DIRITTO ALL’ASSEGNO SOCIALE ANCHE IN CASO DI RINUNCIA AL MANTENIMENTO
21/09/2024MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI: NUOVE CONDIZIONI E PROSPETTIVE DA VALUTARE
02/10/2024Che cosa accade in caso di separazione quando i coniugi in corso di convivenza hanno acceso un conto corrente cointestandolo ad entrambi destinandolo alle esigenze della famiglia? Le contribuzioni fatte da ciascuno dei coniugi rilevano all’atto della suddivisione oppure gli stessi hanno diritto alla metà della liquidità in giacenza?
Con l’ordinanza n. 28772/2023 la Corte di Cassazione si è espressa in merito ad una fattispecie in cui le parti avevano un conto cointestato destinato alle esigenze familiari, la moglie aveva contribuito alla formazione dell’importo totale versato in conto prestando attività lavorativa nell’attività del marito che non la retribuiva e la compensava concedendole l’utilizzo del denaro sul conto corrente comune, ritenuto perciò dai Giudicanti corrispettivo dei proventi dell’attività professionale di lei e poi, poco prima della separazione, aveva prelevato un’ingente somma di denaro che aveva riversato a sé stessa mediante assegno circolare emesso a proprio favore.
Convenuta in giudizio dal marito che chiedeva la restituzione delle somme che asseriva indebitamente prelevate dalla consorte, in entrambi i gradi di giudizio i giudici del merito avevano concordemente ritenuto la ricorrenza, nel caso concreto, di esecuzione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 143 c.c. in quanto la moglie aveva contribuito alla formazione della provvista forniva prove credibili sulla destinazione di tali somme alle necessità familiari e non ai propri esclusivi interessi.
Il marito sosteneva invece l’irrisorietà dell’apporto muliebre alla provvista del conto corrente che avrebbe – a suo dire – dovuto far ritenere superata la presunzione di comproprietà in parti uguali del denaro in giacenza.
La Corte di Cassazione, accogliendo le difese della moglie, motiva nel senso che non si tratta tanto di “ammettere che sarebbe sufficiente ad uno dei cointestatari di qualunque conto corrente bancario cointestato versare un euro nel conto per appropriarsi di tutta la giacenza residua”, quanto piuttosto di riconoscere che il conto non risultava destinato solamente ai bisogni primari e fondamentali della famiglia, per cui la moglie poteva attingere allo stesso anche per altre esigenze non strettamente vitali. Diversamente valutando si sarebbe dovuta mettere in discussione ciascuna voce di spesa di cui ciascun coniuge si era fatto carico in corso di vita matrimoniale.
Peraltro secondo la legge processuale spetta a colui che intenda far valere la pertinenza esclusiva delle somme giacenti sul conto dimostrare che il conto corrente è alimentato dal suo esclusivo apporto. Il marito è quindi risultano soccombente su tale punto, a concorde avviso dei giudici di merito e di legittimità, e pertanto anche nel riconoscimento del preteso diritto alla restituzione delle somme prelevate dalla moglie.
Come chiarito dagli Ermellini nella sentenza n. 4838/2021 infatti “la co-intestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla co-intestazione stessa. Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi” e solo in tal caso, quindi, “si deve escludere che l’altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo”.