IL FIGLIO MAGGIORENNE CHE LAVORA A TEMPO DETERMINATO PUO’ PERDERE IL MANTENIMENTO
13/02/2026Con la pronuncia n. 1671 del 25 gennaio 2026 la Corte di Cassazione ritorna sull’essenza del provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, ribadendo che esso non integra una sanzione contro i genitori, che con le loro azioni e/o omissioni non abbiano adempiuto ai doveri ed obblighi connessi al loro ruolo di padre e/o di madre, dovendosi nell’adozione di esso ravvisare, piuttosto, una misura di tutela dei figli minori.
Centrale – per potersi addivenire alla pronuncia di decadenza – è il concetto di danno grave al minore. Deve essere cioè comprovato in causa che il/la bambino/a sia stato/a effettivamente leso/a in maniera grave e potenzialmente possa ancora esserlo, ove non si assuma tale provvedimento ad impedirlo, dal comportamento del/dei genitore/i.
Altro principio cardine in materia è quello di residualità della pronuncia ablativa: la decisione di decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere presa solo quando tutti gli altri provvedimenti previsti dalla legge non siano sufficienti e/o si manifestino come inadeguati a tutelare l’interesse della prole – di norma ritenuto superiore – a crescere nella propria famiglia nucleare e solo dopo che si siano attentamente valutate tutte le possibilità di recupero delle capacità genitoriali (Cass. Civ. n. 29814/2023 confermata da Cass. Civ. n. 27171/2024).
Nella pronuncia n. 1671/2026 sottoposta al vaglio di legittimità venivano esaminati ed accolti i ricorsi presentati dai genitori di una minore dopo che quest’ultima era stata data in affidamento ai nonni paterni a seguito di pronuncia di decadenza di padre e madre dalla responsabilità genitoriale.
La Corte Suprema ivi rileva che se non vi è un concreto pregiudizio per la minore, non è sufficiente che i genitori abbiano trascurato o violato i doveri connessi alla loro funzione per adottarsi la pronuncia di decadenza, atteso che la ratio di quest’ultima risiede nella tutela degli interessi della minore stessa. Inoltre tale pregiudizio deve essere anche ritenuto grave e certamente non implicito nell’accertata violazione od abuso dei doveri genitoriali.
La pronuncia di decadenza quindi deve basarsi sulla specifica valutazione di fatti concreti ed attuali, sull’accertamento del danno grave patito e patiendo dal minore e su come lo stesso abbia inciso sul suo benessere psico-fisico. La valutazione deve essere svolta in concreto ed in modo preciso e rigoroso per poter condurre alla decadenza.
Per questo motivo gli Ermellini hanno annullato il provvedimento di decadenza e rinviato la causa avanti la Corte d’Appello di Napoli affinché verificasse, oltre all’idoneità ed attitudine genitoriali, “anche l’effettiva sussistenza in concreto di specifiche condotte pregiudizievoli” dei genitori “suscettibili, sulla scorta di un giudizio prognostico, di potenzialmente incidere in modo grave sul benessere psico-fisico ed evolutivo della minore”.

