IL PROCEDIMENTO DI RETTIFICAZIONE DEL SESSO
04/01/2026VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE E TUTELA PROCESSUALE CIVILE DEDICATA
18/01/2026I provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330, 332 e 333 ss. c.c. non costituiscono sanzioni contro i genitori che abbiano violato i doveri ed obblighi connessi alla loro funzione di padre e/o di madre. Essi si pongono piuttosto quali misure di tutela della prole minore, la quale sia stata lesa e potenzialmente possa ancora esserlo, in assenza di essi, dalla condotta inosservante del/dei genitore/i.
Con la recente ordinanza n. 32328 dell’11 dicembre 2025 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ruolo della volontà del minore di non intrattenere rapporti con un genitore al fine dell’adozione o meno della pronuncia di decadenza.
Premesso che la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale è misura estrema, adottabile unicamente 1) qualora sia stato accertato un grave pregiudizio per il minore in conseguenza della condotta del genitore e 2) quando tutti gli altri provvedimenti previsti dalla legge non siano sufficienti e/o si palesino inidonei a tutelare l’interesse prevalente della prole a crescere nel proprio nucleo di origine, gli Ermellini hanno rilevato – nella pronuncia in esame – che la volontà del minore contraria alla frequentazione del genitore il cui comportamento si sia rivelato dannoso non costituisce elemento risolutivo, ossia non ha un’efficacia determinante l’adozione della pronuncia di decadenza.
Ciò in particolar modo allorquando – come nella fattispecie esaminata – emergano elementi che facciano presupporre che l’altro genitore possa avere operato un condizionamento della volontà del figlio.
Secondo la Suprema Corte le dichiarazioni del figlio minore devono essere analizzate attentamente e considerate nel contesto di tutte le altre risultanze emergenti dall’istruttoria della causa. Ed è riservato al Giudice di merito, una volta valutata l’attendibilità e concludenza dei vari mezzi di prova, dare prevalenza a quelli ritenuti idonei a dimostrare i fatti sottoposti ad accertamento.
La fattispecie su cui la Corte si è pronunciata riguardava la conflittualità protrattasi nel tempo fra due genitori, ex partners conviventi, e nasceva dall’istanza formulata dal padre affidatario di dichiarare decaduta la madre sulla base di di lei asserite condotte connotate da mancata vigilanza e cura ed un allegato suo inadempimento dell’obbligo di mantenere il figlio minore.
Il Tribunale per i minorenni pugliese accoglieva la richiesta di decadenza.
La madre decaduta proponeva allora reclamo alla Corte d’Appello di Bari, sostenendo la natura decisoria e definitiva “rebus sic stantibus” del decreto impugnato, incidente su diritti di natura personalissima e di rango costituzionale e revocabile solo per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto.
La Corte del gravame accoglieva quest’ultimo, rilevando come le consulenze tecniche di parte e di Ufficio, anche alla luce dell’archiviazione in sede penale della richiesta condanna per maltrattamenti, fossero inadeguate ed insufficienti a sostenere le pretese paterne, come la volontà espressa dal minore, ascoltato in primo grado, di non intrattenere rapporti con la genitrice generasse il sospetto di un condizionamento paterno in tal senso e come la misura della decadenza materna, assunta in prima istanza, si rivelasse sproporzionata rispetto alle accertate di lei violazioni dei doveri genitoriali e al prevalente interesse del figlio minore.

