MANTENIMENTO ANCHE ALLA MOGLIE CHE LAVORA CON LA SEPARAZIONE
08/03/2026La Corte di Cassazione presenta un orientamento consolidato in materia di assegno per il mantenimento della prole che si basa sul fatto – notorio – che all’aumento dell’età della stessa crescano in proporzione anche le sue esigenze e quindi anche la misura dell’assegno debba essere, presumibilmente e correlativamente, accresciuta, in rapporto – come altro parametro di riferimento per una tale valutazione da effettuarsi in concreto sul quantum dell’assegno dovuto – al tenore di vita goduto dalla prole stessa durante il matrimonio.
Tali parametri tuttavia devono essere applicati di volta in volta valutando le circostanze del caso concreto e non possono, viceversa, essere il frutto di un’applicazione automatica.
Allorché detto assegno per la prole frattanto divenuta maggiorenne venga rivisto in sede di divorzio, a tale principio di base a tutela della filiazione si oppone il correlativo diritto dell’obbligato di revisionare in ogni momento il quantum del suddetto assegno, allorché nelle more accadano eventi significativi e rilevanti, potenzialmente incidenti in maniera peggiorativa sulle sue condizioni economico-patrimoniali.
Con la pronuncia n. 621 del 12 gennaio 2026 la Suprema Corte si è pronunciata sul caso di un padre ricorso in cassazione avverso il rigetto in sede di merito delle sue istanze che chiedevano un’adeguata considerazione in sede divorzile del fatto – nuovo – di essere divenuto ancora papà e, in conseguenza di ciò, degli esborsi a ciò conseguiti a cui era giocoforza chiamato sul suo diritto alla rideterminazione in riduzione del quantum dell’assegno per la figlia maggiorenne affetta da handicap grave avuta con l’ex moglie.
Gli Ermellini hanno chiarito in tale pronuncia che la nuova procreazione non comporta di per sé in maniera automatica il diritto ad ottenere una riduzione dell’assegno per la prole di primo letto, e che, al contrario, vada caso per caso indagato se la filiazione intervenuta ex novo abbia in concreto comportato per il genitore obbligato un oggettivo e significativo depauperamento delle sue sostanze tali da giustificare l’intervento riduttivo.
“La nascita di un altro figlio del genitore obbligato non giustifica ex se la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente”, sostiene la Suprema Corte nell’indicata pronuncia.
Nessun automatismo interviene, quindi, a sorreggere le richieste di revisione in minus dell’obbligato secondo la Cassazione che infatti ne rigetta le istanze.
A parere degli Ermellini l’obbligato sarebbe stato onerato della dimostrazione oggettiva che ai nuovi oneri familiari fosse conseguita una concreta diminuzione delle proprie risorse, mentre la nuova circostanza fattuale si è dimostrata irrilevante a cagionarne un depauperamento.
Il Giudice inoltre, nell’effettuare la valutazione sul fatto che nonostante i nuovi oneri intervenuti successivamente la complessiva situazione economico-patrimoniale dell’obbligato gli renda possibile mantenere inalterato l’esborso per il primo figlio, dovrà ovviamente nel contempo valutare altresì il contributo economico fornito dall’altro genitore del nascituro.

