LA CONVIVENZA PREMATRIMONIALE RILEVA AI FINI DEL COMPUTO DELL’ASSEGNO DIVORZILE
30/12/2023IL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
04/01/2024Nel caso in cui l’ex coniuge, cui è stato riconosciuto un assegno divorzile mensile periodico, abbia sostenuto dopo la dissoluzione dell’unione matrimoniale spese accessorie nel senso di non strettamente necessarie, bensì destinate al soddisfacimento di esigenze secondarie e superflue, ha diritto alla conferma o alla revoca del diritto a percepire un tale assegno?
Con l’ordinanza n. 1482/2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso della revoca di tale contributo.
La motivazione resa dalla Suprema Corte richiama i principi espressi dalle Sezioni Unite del 2018 riguardo ai presupposti per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile.
Conseguentemente la Corte rileva, nella fattispecie, che sia dai saldi attivi sia dalle risultanze dei conti correnti (che evidenziavano uscite della beneficiaria dell’assegno dirette a soddisfare esigenze con carattere di superfluità), così come dalla circostanza che la stessa aveva implementato le proprie capacità fisiche dedicandosi ad una intensa attività di body building (il quale fatto implicitamente dimostrava che fosse quindi dotata anche di capacità lavorativa), la moglie non avesse diritto a percepire un tale contributo.
Detto assegno ha infatti una natura composita (assistenziale, contributiva e perequativa) come specificato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18287/2018.
Alcuno squilibrio effettivo e non di modesta entità tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi era stato provocato dal divorzio nel caso concreto, disparità che – solo ove presente – avrebbe reso necessario accertare altresì se la medesima fosse causalmente dipesa da scelte di vita della coppia matrimoniale che avessero condotto il coniuge beneficiario dell’assegno al sacrificio delle proprie potenzialità e/o aspettative sul piano professionale.
Invece, il fatto accertato che, nel caso concreto, la moglie disponesse al momento della dissoluzione del matrimonio di capacità lavorativa, nonché di redditi idonei a renderla economicamente autonoma, ha fondato la richiesta revoca, il cui diritto è stato riconosciuto all’ex marito, non sussistendo a di lui carico obbligo alcuno di corrispondere all’ex anche un contributo al mantenimento tramite assegno divorzile.