IL DISCONOSCIMENTO DEL FIGLIO ADULTERINO
24/11/2024IL DIVORZIO IN CONTUMACIA
08/12/2024Allo stato attuale la legge nazionale, come riscritta dai successivi interventi della Consulta, prevede la possibilità di ricorrere alla fecondazione, anche quella eterologa, nei casi in cui venga diagnosticata e certificata (decreto del ministero della salute 1 luglio 2015) in modo assoluto e irreversibile una causa di sterilità (per incapacità riproduttiva o per potenziale trasmissibilità di malattie genetiche), di uno o di entrambi i partners di una coppia eterosessuale.
La suddetta possibilità è prevista dall’art. 5 della l. n. 40/2004 “norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, il quale stabilisce che alle relative tecniche possano accedere “le coppie maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi in età potenzialmente fertile”.
L’accesso è conseguentemente negato alle coppie già in età avanzata, alle coppie omosessuali e alle donne sole.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza 11-9-2024 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 l. n. 40/2004 proprio in rapporto al divieto opposto ad una donna single dal Centro che le aveva negato l’inseminazione artificiale con donatore anonimo sulla base di tale status.
La donna riteneva illegittimo tale divieto per contrasto con gli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, ma per quel che qui importa, con gli artt. 2, 3, 23, 32 e 117 della Costituzione.
Poiché “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione, fra le altre, di condizioni personali e sociali” sarebbe incostituzionale discriminare le categorie di soggetti, sia sulla base del fatto che siano in coppia o single, sia sulla base delle risorse economiche degli stessi, risultandone agevolate le categorie più abbienti in grado di poter accedere alle tecniche di fecondazione al di fuori del territorio nazionale.
Quanto ai restanti articoli (il n. 117 in rapporto alla normativa europea, oltre alle norme della CEDU, a quelle della Carta di Nizza artt. 3, 7, 9 e 35) si è eccepita l’incostituzionalità dell’art 5 l. n. 40/04 in quanto in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, con l’incoercibile diritto di scegliere se e come costituire una famiglia e risulta violare la libertà di determinazione su se e come costituire una famiglia in relazione alle scelte procreative, oltre che costituire un limite all’esperienza della maternità per la donna incidendo sul suo benessere e quindi sul suo diritto alla salute.
Ritenendo tali argomentazioni condivisibili il Tribunale di Firenze ha pertanto sospeso il procedimento demandando gli atti e la relativa decisione alla Corte Costituzionale, la quale ha ora il difficile compito di stabilire se il divieto previsto sia conforme al dettato costituzionale.
Pare evidente che in caso di dichiarazione di incostituzionalità la decisione della Consulta riguardo alle aspiranti madri single, direttamente o indirettamente, potrebbe aprire un varco, parimenti, al diritto di accedere alle tecniche di inseminazione artificiale per le coppie omosessuali (riguardo al quale la Consulta si era già pronunciata contraria con provvedimento n. 221/2019).