IL CONTRATTO DI CONVIVENZA
14/04/2024LA COLLOCAZIONE DEI FIGLI DOPO LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA FAMILIARE
17/04/2024Quali diritti può vantare il coniuge in caso di separazione personale? Gli spettano per diritto proprio o in quanto genitore? In caso la separazione sia a lui addebitata per colpa li perde o li conserva?
Con la separazione personale sono sospesi alcuni vincoli assunti con il matrimonio, in particolare l’obbligo di fedeltà e l’obbligo di coabitazione.
Altri obblighi invece permangono, come il dovere di assistenza, fondamento del diritto al mantenimento del cosiddetto “coniuge debole”, cioè quello dei due fra i coniugi che – nella valutazione delle reciproche sostanze economico-patrimoniali effettuata dal giudicante o in via concordata dagli stessi coniugi – risulta soccombere rispetto all’altro, più abbiente.
Il diritto al mantenimento è il primo diritto spettante al coniuge più debole ed è atto a garantirgli lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, considerate preliminarmente le risorse dell’obbligato e le spese che andrà ad affrontare per causa della cessazione della convivenza matrimoniale.
Il mantenimento non spetta nel caso in cui la separazione sia stata ritenuta addebitabile per colpa al coniuge più debole, residuando in tal caso l’eventuale diritto di questi a percepire – se ne sussistono i presupposti quali il suo trovarsi in uno stato di bisogno – un contributo alimentare in misura più ridotta.
Sul piano personale, per legge n. 54/2006 spetta ad entrambi i coniugi l’affidamento condiviso dei figli minori e/o parificati (maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap grave), nonché in caso di prevalenza di tempo trascorso con loro rispetto a quanto di norma accade con l’altro genitore, anche la collocazione degli stessi figli presso di sé nella casa coniugale.
Il diritto a vedersi assegnata la casa coniugale e a continuare a vivere al suo interno spetta al coniuge, nel solo ed unico caso che la coppia abbia figli minori oppure maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave e a condizione che questi ultimi siano conviventi e collocati almeno in via prevalente nella casa coniugale con lui.
Il provvedimento di assegnazione dell’immobile adibito a casa coniugale, infatti, è stato previsto dal legislatore non a favore del coniuge, bensì a favore della prole e se ne avvantaggia solo il coniuge che verrà individuato come più idoneo a svolgere la funzione genitoriale. Proprio per tale ultima individuata finalità dell’istituto può essere destinatario del provvedimento di assegnazione anche il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione, mentre in assenza di figli il godimento della casa spetta comunque al suo proprietario.
Sempre nel caso di presenza di figli minori oppure maggiorenni non autosufficienti collocati in via prevalente presso di sé spetta al coniuge anche il mantenimento per i figli, suddiviso in mantenimento ordinario (per spesa alimentare utenze vestiario medicina di base ecc.) e straordinario (per spese imponderabili ed imprevedibili quanto a tempo della verificazione e misura dell’esborso attinenti alla sfera scolastica, extrascolastica, medico-specialistica).
Il mantenimento ordinario è erogato attraverso un bonifico mensile in via anticipata in una misura prequantificata e soggetta a rivalutazione ISTAT annuale, il mantenimento straordinario è normalmente corrisposto tramite rimborso in misura percentuale predeterminata rispetto alla spesa integralmente sostenuta dal genitore collocatario in favore della prole e poi documentata e richiesta in rifusione pro-quota all’obbligato. In taluni casi il rimborso è dovuto solo previo accordo fra le parti sul punto, in altri a prescindere da quest’ultimo (riguardo a in quali casi sia dovuto o meno il rimborso si rimanda ai rispettivi Protocolli in materia vigenti presso il proprio competente Tribunale).
Altro diritto del coniuge fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che scioglie il coniugio è quello successorio.
Con la separazione il vincolo matrimoniale è ancora esistente, risultano solo sospesi alcuni obblighi. Pertanto si è ancora coniugi e si eredita dall’altro, eventualmente in concorso con i figli e i di lui ascendenti secondo le regole previste dal codice civile per le successioni legittima e testamentaria.
Perde il diritto a succedere dall’altro coniuge solo colui che si sia vista addebitata la separazione per propria colpa.
Altro diritto che spetta al coniuge, anche se separato, è quello ad ottenere la pensione di reversibilità, cioè la percentuale della pensione liquidata al coniuge pensionato prima della sua morte.
Il criterio di tale attribuzione è quello solidaristico, preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico anche dopo il decesso dell’obbligato.
Secondo un orientamento giurisprudenziale risalente tale diritto spettava al coniuge separato purché la separazione non gli fosse stata addebitata, poi con l’ordinanza n. 9649 del 12-5-2015 la Corte di Cassazione ha statuito che “va riconosciuta anche al coniuge separato per colpa o con addebito” equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non). Posto che l’art. 22 della l. n. 903/1965 richiede unicamente al fine di tale attribuzione l’esistenza del rapporto coniugale con il defunto pensionato o assicurato.
Se i coniugi si trovano in regime di comunione legale al momento della separazione, quest’ultima scioglie tale comunione al momento della prima udienza di comparizione dei coniugi e ciascuno dei due coniugi ha diritto alla quota del 50% del patrimonio in comunione secondo le regole sulla comunione immediata e “de residuo” previste dagli artt. 191 e 177 s.s. c.c.
La riconciliazione fra i coniugi separati ripristina il regime di comunione legale salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede che non ne abbiano ricevuto notizia tramite la pubblicità prevista.