L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE COMPRENDE MOBILIO ED ARREDI
02/07/2024IL DIRITTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI AUTOSUFFICIENTI NON RISORGE
07/07/2024La coppia di fatto, cioè non regolata dal diritto – nel linguaggio giuridico denominata “more uxorio” che è la traduzione latina di “a modo di moglie” – indica la condizione di due persone che convivono stabilmente senza aver contratto matrimonio, se eterosessuali, o unione civile, se omosessuali, e senza aver stipulato un contratto di convivenza tra loro.
A regolarne gli effetti giuridici secondo il diritto, durante e in caso di cessazione della convivenza, è intervenuta la legge c.d. Cirinna’ l. 20 maggio 2016 n. 76 la quale ha previsto il c.d. “contratto di convivenza” fra coppie eterosessuali e ha introdotto l’unione civile per le omosessuali. Quando si è stipulato un contratto di convivenza o ci si è uniti civilmente trattasi non più di “coppia di fatto”, in quanto il diritto la regola.
Altrimenti due persone di sesso diverso o dello stesso sesso a determinate condizioni possono essere conviventi di fatto, nell’accezione legislativa e i diritti e i doveri della coppia sono quelli previsti dalla legge per questi specifici rapporti, quando sono:
- Maggiorenni.
- Unite tra loro in modo stabile da un legame affettivo di coppia, non importa se eterosessuale oppure omosessuale.
- Unite anche da un rapporto di reciproca assistenza morale e materiale.
- Unite stabilmente, cioè ci deve essere la seria intenzione di reciprocamente sostenersi ed aiutarsi al di là della semplice attrazione e di sentimenti che possono essere passeggeri.
- Senza rapporti di parentela, affinità o adozione tra loro, rapporti affettivi diversi rispetto a quello che sta alla base di una convivenza di fatto.
- Non unite da un matrimonio o da un’unione civile.
Se non ci sono vincoli giuridici, sia durante, sia al termine della convivenza nessuno dei due membri della coppia può pretendere nulla dall’altro, quale convivente o ex convivente, nemmeno nei casi di bisogno.
Qualche isolata pronuncia che vorrebbe statuire diversamente esiste. Ad esempio l’ordinanza interlocutoria n. 1900 del 13 gennaio 2024 con cui le sezioni unite della Corte di Cassazione Civile hanno sospeso il giudizio e rinviato gli atti alla Corte Costituzionale affinché verifichi la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati sull’art. 230 bis c.c., nella parte in cui non include nel novero dei familiari indicati nell’articolo come componenti dell’impresa familiare il convivente “more uxorio” per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione e di altri articoli previsti dalla normativa europea.
Le Sezioni Unite hanno tuttavia espresso perplessità su un’interpretazione europeisticamente orientata del citato articolo che otterrebbe l’effetto irragionevole e paradossale di riservare al convivente di fatto una tutela superiore rispetto a quella che la legge Cirinnà ha espressamente riservato al convivente che abbia attuato una regolamentazione secondo diritto.
E’ il caso infine di precisare che quanto sopra detto si applica tra i due componenti della coppia di fatto e ai rapporti intercorrenti fra di loro.
Nel caso in cui essi abbiano con la loro unione generato figli, infatti, a regolare la materia, e quindi la loro responsabilità genitoriale scaturente dall’aver generato prole, interviene la normativa codicistica prevista per i genitori agli artt. 337 bis ss. c.c. dall’art. 55 del d. lgs. n. 154/2013 (che ha variato oltre all’art. 155 c.c. previgente, anche la denominazione del libro I. prima denominato unicamente “delle persone”, dopo divenuto “delle persone e della famiglia”), posto che le modifiche introdotte hanno regolato l’istituto familiare come nucleo organizzato di persone fisiche.