LA TUTELA DEI DIRITTI DEI NONNI NEI CONFRONTI DEI NIPOTI
08/05/2024ASSEGNO DIVORZILE ALL’EX CONIUGE: QUANDO LA NUOVA CONVIVENZA DEL BENEFICIARIO NE CONSENTE LA REVISIONE
19/05/2024L’obbligo di coabitazione vige tra coniugi per il disposto dell’art. 143 c.c. che questi ultimi accettano di osservare in sede di coniugio e vige anche tra coppie omosessuali unite civilmente e coppie di fatto registrate sulla base di un contratto di convivenza ai sensi della legge “Cirinnà” n. 76/2016.
L’obbligo cessa in sede di separazione allorché il Giudice designato per la trattazione della causa autorizza i coniugi a vivere separati, così come con lo scioglimento dell’unione civile o con la revoca/modifica del contratto di convivenza tra partners.
E’ necessario specificare che il Giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ma non li obbliga.
Formalmente non è pertanto richiesto il cambio di residenza dopo la separazione, a condizione che il coniuge eventualmente assegnatario della casa coniugale, nei casi in cui sia possibile addivenirvi, accetti di “ospitare” l’altro per il breve periodo di tempo necessario a reperire un altro alloggio ove trasferirsi.
Ove tale periodo di “ospitalità” risulti protrarsi nel tempo oltre il necessario, tuttavia, risultando ciò palesemente in contrasto con l’intenzione manifestata dai coniugi in sede di separazione, il protrarsi della convivenza post separazione potrebbe essere interpretato come comportamento riconciliativo. come previsto dall’art. 157 c.c. (“i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione… con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.) e vanificare gli effetti della intervenuta separazione.
Cosa accade se il coniuge, obbligato a rilasciare la casa coniugale assegnata all’altro, vi mantiene comunque la residenza formale?
Se il cambio di residenza viene richiesto da colui che se ne è andato dalla casa familiare sarà sufficiente per lui dimostrare di dimorare abitualmente presso la nuova abitazione ove si è trasferito, ed esempio esibendo il relativo contratto di locazione.
Se il cambio di residenza viene invece richiesto dal coniuge assegnatario, poiché l’altro non vi provvede, occorrerà comunicare al Comune di residenza che l’altro coniuge non abita più nella casa familiare allegando il procedimento di separazione e aprendo così la relativa procedura di irreperibilità.
Se i coniugi separati hanno figli minorenni è prevista obbligatoriamente la reciproca comunicazione del cambio di residenza, perentoriamente entro trenta giorni dall’effettuazione, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. secondo comma, in quanto “La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto”.
E’ importante precisare che il coniuge che cambi arbitrariamente la serratura della casa di abitazione prima del provvedimento di autorizzazione a vivere separati da parte del Tribunale rischia l’addebito della separazione e non solo.
Nell’ordinanza n. 30746/2017 la Corte di Cassazione specifica infatti che “l’atto di cambiare la serratura alla porta di casa è un comportamento aggressivo, tale da comportare l’addebito della separazione. Il coniuge, anche in una situazione di convivenza intollerabile, non può sostituire la serratura di ingresso della casa familiare; per farlo dovrà necessariamente attendere il provvedimento del giudice sulla domanda di separazione e sempre che la sentenza gli assegni la dimora”.
La Corte di legittimità aggiunge inoltre che “Colui che manifesta il proprio distacco e la propria disaffezione con atteggiamenti aggressivi e trancianti, come ad esempio il cambio della serratura della porta di casa, subisce l’addebito anche in presenza di una colpa dell’altro coniuge”.
La Suprema Corte è quindi unanime nel ritenere che “nelle cause di separazione nessun coniuge può decidere, arbitrariamente, di cambiare la serratura di casa affinché l’altro non vi entri più, anche se quest’ultimo ha già abbandonato il tetto per andare a vivere altrove”.
Peraltro il comportamento di sostituzione arbitraria della serratura della casa coniugale potrebbe assumere rilievo anche penalistico ed integrare il reato di violenza privata (v. sul punto il provvedimento Cass. Civ. n. 25626/2016).