LIQUIDAZIONE IMPRESA FAMILIARE: IL CONVIVENTE DI FATTO TRA GLI AVENTI DIRITTO
09/06/2025Quando due coniugi si separano, il coniuge economicamente debole – quello che “non ha adeguati redditi propri”- ha il diritto a percepire dal primo un assegno ai sensi dell’art. 156 c.c.
Non ha diritto di percepire tale assegno il coniuge, pur riconosciuto “debole”, a cui venga addebitata la separazione.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3354/2025 del 10-2-2025 ha ribadito la necessità di previa valutazione dell’attitudine al lavoro proficuo del coniuge che si riverbera anche sulla quantificazione dell’importo di tale assegno (“in tema di separazione personale dei coniugi l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”).
Ha aggiunto, in merito all’onere probatorio, che “grava sul richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l’onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un’occupazione lavorativa retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell’assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall’art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in grado di procurarsi da solo”.
Ma cosa accade se il coniuge che è stato riconosciuto quale avente diritto all’assegno sulla base di tali presupposti poi instaura una nuova convivenza more uxorio? Perde automaticamente l’assegno di cui beneficia oppure occorre una nuova valutazione complessiva del caso specifico?
La Corte Suprema è recentemente intervenuta sul tema con l’ordinanza n. 14358/2025 del 29 maggio 2025.
In particolare, gli Ermellini hanno ivi statuito che la nuova stabile convivenza dell’ex, beneficiario/a dell’assegno, non annulla, né interrompe in automatico il dovere di versamento dell’assegno e il correlativo diritto di percepirlo.
In via previa rispetto all’eventuale revoca/riduzione dell’assegno all’ex va indagata, nel caso specifico, la situazione complessiva, considerando quale sia la durata dell’anteriore legame matrimoniale e quale sia l’effettiva situazione economica creatasi con l’instaurarsi della nuova convivenza.
La pronuncia nasce da una vicenda in cui l’ex moglie beneficiaria dell’assegno ex art. 156 c.c., che lo aveva perso per pronuncia del giudice del secondo grado, il quale aveva ritenuto tout court la sua nuova situazione relazionale idonea a farla decadere dal diritto all’assegno.
Ella si era allora rivolta alla Corte di legittimità sostenendo che la perdita del diritto non potesse derivare automaticamente dalla sua instaurazione di una nuova convivenza.
Il terzo grado di giudizio le ha dato ragione. La Corte ha richiamato un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. ss. UU. n. 18287/2018 e n. 32198/2021) e ha accolto il ricorso della donna specificando che deve emergere una nuova autosufficienza economica e potersi riscontrare un tenore di vita attuale analogo a quello goduto in costanza di matrimonio oppure, in ogni caso, adeguato a garantirle un sostentamento pur in assenza del supporto prima garantitole dall’ex coniuge.
L’onere della prova relativo è a carico del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno.