DIVORZIO: REVOCA DELL’ASSEGNO PRECEDENTEMENTE CONCESSO ALL’EX CONIUGE CHE SOSTENGA SPESE VOLUTTUARIE
31/12/2023NON E’ NECESSARIO DEDICARSI ESCLUSIVAMENTE ALLA FAMIGLIA PER OTTENERE L’ASSEGNO DI DIVORZIO
07/01/2024Quando nel corso di una vicenda separativa l’Autorità Giudiziaria modifichi l’assegno di mantenimento da corrispondere al beneficiario, riducendone l’entità, l’obbligato al versamento può o non può ottenere la restituzione delle somme versate in eccedenza fino al provvedimento di modifica?
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32914/2022 ha stabilito che se i presupposti del diritto a percepire tale assegno di mantenimento siano accertati come insussistenti sin dall’origine (l’esempio fatto dalla Suprema Corte riguarda ad esempio il caso in cui si accerti la sussistenza dei presupposti per l’addebito della separazione al beneficiario, ossia si verifichi il suo difetto dall’origine di percepire tale assegno stante la sua responsabilità per colpa della fine dell’unione), e non per fatti sopravvenuti, è possibile ottenere una tale restituzione.
Esiste un limite, costituito dalla necessità di garantire al beneficiario comunque un normale livello di vita.
Non sussiste infatti il diritto alla ripetizione se l’assegno precedentemente stabilito “non superava la misura necessaria a garantire il soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita, valutate secondo un criterio di normalità”, al punto che le somme di denaro già erogate “possano ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutte consumate, nel periodo per il quale era stata prevista la loro corresponsione”.
Diversamente, quando nel corso del tempo si verifichi una modifica delle condizioni economiche del soggetto tenuto al versamento dell’assegno tale da giustificare una revisione in riduzione dell’assegno stabilito a suo carico non si potrà ottenere una tale restituzione, poiché il provvedimento di riduzione disporrà da tale accadimento modificativo per il prosieguo.
A tale esito è pervenuta la Corte Suprema chiamata ad un responso su due quesiti:
1) se nella disciplina processuale civile fosse o meno desumibile un principio generale di irripetibilità delle somme versate ai soggetti deboli, intendendosi come tali i figli e/o il coniuge privo di o con minori risorse economico-patrimoniali;
2) se la natura di tale assegno di mantenimento fosse da ritenersi alimentare o para-alimentare e quindi, in difetto di espresse disposizioni normative, la sua irripetibilità potesse ricavarsi dalla complessiva disciplina sostanziale, nel codice civile e nella costituzione, in materia di alimenti.
La Corte a Sezioni Unite ha sancito che non esiste nell’ordinamento una norma che statuisca espressamente sulla irripetibilità, pertanto il successivo provvedimento modificativo ha efficacia caducatoria e sostitutiva ab origine del primo secondo le norme generali del processo civile, senza che tale effetto sia impedito dalla disciplina sostanziale in materia di alimenti.
Ciò nonostante è stato dato il “giusto rilievo” alle esigenze “equitative-solidaristiche” che dipendono dalla “peculiare comunità sociale rappresentata dalla famiglia” “anche nelle situazioni di crisi della unione”, temperando la generale operatività della regola civilistica della ripetizione di indebito (articolo 2033 cod. civ.).
Da tali premesse quindi non è stata tratta una regola di “automatica irripetibilità delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento”, bensì si è reputato di effettuare un “necessario bilanciamento” a tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto coniugale, conseguentemente presumendo anche che le maggiori somme versate “siano state comunque (in atto o in potenza) consumate, proprio per fini di sostentamento, dal coniuge debole”.
Secondo il principio di diritto infine enucleato occorre quindi distinguere tre ipotesi:
a) sussiste la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l’insussistenza “ab origine” dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile;
b) la prestazione è invece da ritenersi irripetibile, sia se si procede ad una rivalutazione, con effetto dall’origine, “delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto o obbligato alla prestazione”, sia se viene effettuata (sotto il profilo dell’entità) un semplice ricalcolo al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve ragionevolmente presumere che dette somme di denaro siano state consumate dal soggetto richiedente, quando risulti accertata una sua debolezza economica;
c) in presenza di modifica, non ricadente nei casi indicati al punto b), con effetto dall’origine, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.