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02/12/2024Cosa fare e come agire se si ha il sospetto o la convinzione che nostro figlio non sia biologicamente figlio nostro? Quali sono i passi da seguire per verificare la circostanza ed ottenere, in caso il dubbio sia accertato e divenga una certezza, una sentenza che dichiari, e conseguentemente liberi, dal vincolo e dalle responsabilità connesse alla paternità?
Disconoscere un figlio significa ottenere una sentenza del Tribunale che accerti e dichiari ad ogni effetto di legge che il bambino o ragazzo nato durante il matrimonio non è figlio biologico del marito.
La sentenza di disconoscimento scioglie il legame giuridico tra il figlio e il padre putativo e quest’ultimo risulta di conseguenza liberato da qualsivoglia obbligo genitoriale nei suoi confronti.
Prima di agire in Tribunale occorre tuttavia muoversi in autonomia per raccogliere prove sull’adulterio e, nello specifico, sul fatto che la moglie abbia avuto una relazione o almeno un incontro sessuale con un altro uomo.
Occorre altresì dimostrare che l’incontro sessuale avuto dalla consorte sia stato potenzialmente idoneo a generare il figlio, particolarmente sotto il profilo della concomitanza temporale tra lo stesso e l’epoca del concepimento come determinabile ai sensi di legge secondo gli artt. 231 e 232 c.c. Non è sufficiente a tal fine quindi la mera prova dell’adulterio o della infatuazione.
Può accadere che la moglie confessi l’adulterio perpetrato, cioè ammetta di avere avuto un rapporto sessuale con un altro uomo in un periodo compatibile con il concepimento del figlio.
In tal caso occorre rendere tale confessione comprovabile o mediante audio/video registrazione oppure domandandole di rendere di ciò una dichiarazione scritta.
Ancor meglio sarebbe convincerla a sottoporsi ad un esame del DNA e a scoprire insieme chi sia il vero padre del figlio.
Nel caso non vi sia alcuna ammissione o disponibilità in tal senso il padre potrà sottoporre un campione salivare o capillare del figlio ad un laboratorio per ottenere tale accertamento.
Se gli esiti di tale esame escludano la paternità biologica (a tal fine non è sufficiente la sola dichiarazione della madre), sia il marito, sia la moglie, sia entrambi, o anche il figlio stesso una volta maggiorenne (o dal curatore speciale, nominato dall’Ufficio su istanza del figlio ultra quattordicenne o del Pubblico ministero o della madre, se più piccolo), potranno rivolgersi al tribunale.
L’Ufficio adito per il disconoscimento ai sensi degli artt. 243 bis e ss. c.c., tramite un ausiliario incaricato, farà ripetere l’esame del DNA e se i risultati sull’incompatibilità genetica tra il figlio e il marito risulteranno confermati, all’esito emetterà una sentenza di disconoscimento.
L’azione per ottenere il disconoscimento soggiace a termini rigorosi, dovendo essere esercitata entro un anno dalla scoperta da parte del marito o della propria impotenza a generare o dell’adulterio della moglie o, se il bambino ancora deve nascere, dalla nascita di quest’ultimo.
I termini di prescrizione dell’azione cambiano a seconda di chi la esercita: mentre per i genitori è quinquennale, per il figlio l’azione è imprescrittibile e può essere esercitata anche dagli eredi legittimari entro un anno dalla morte o, se minori, dal raggiungimento della loro maggiore età.