OBBLIGAZIONE SUSSIDIARIA DEI NONNI AL MANTENIMENTO DEI NIPOTI
22/02/2026Sul fondamento del nuovo principio di auto-responsabilità addossato dalla giurisprudenza più recente (v. le pronunce nn. 26875/2023, 2259/2024 e n. 8240/2024 della Suprema Corte unanimi in tal senso) al fruitore dell’assegno, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiore di età è ora a carico di colui che formula istanza diretta ad ottenere tale contributo, il quale deve provare di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale oppure di essersi con altrettanto impegno attivato per la ricerca di un lavoro.
Il primo requisito da valutarsi è quello dato dall’età del/la ragazzo/a in quanto secondo la Corte Suprema la valutazione sul perdurare dell’obbligo di mantenimento va condotta con rigore proporzionalmente crescente mano a mano che l’età del/la ragazzo/a incrementa, in modo da evitarsi che l’obbligato possa rimanervi vincolato al di là di giustificabili limiti di tempo e misura, pur sempre tenendo conto, tuttavia, della permanente impossibilità di automatico venir meno dell’obbligo di mantenimento unicamente al raggiungimento della maggiore età della prole.
La Corte sottolinea, come l’avanzare progressivo dell’età presentata dal figlio maggiorenne faccia mano a mano scemare la prova presuntiva del permanere della debenza del mantenimento.
L’onere della prova contraria, cioè quella di avere ancora diritto ad essere mantenuto se si vanta il relativo diritto è oggi a carico del richiedente la conferma del permanere del diritto a percepire un tale assegno, con inversione dell’onere della prova e ritorno alla sua regola generale ex art. 2697 c.c., secondo il quale tale onere grava su chi formula la domanda.
A differenza di quanto accade per il figlio neo-maggiorenne, per il quale risulterà agevole per ragioni connesse all’età, vedersi confermato un tale assegno se sol dimostri la frequenza di un percorso di studio con costanza e profitto, per un figlio adulto tale principio di auto-responsabilità di novella introduzione richiederà la prova, da un lato del proprio difetto di indipendenza economica, dall’altro dei fatti, intrinseci ed estrinseci, atti a plausibilmente giustificare il suo mancato reperimento di una collocazione lavorativa che gli conferisca autonomia, nonostante l’età oramai raggiunta.
In una recente pronuncia, la n. 1876 del 27 gennaio 2026, gli Ermellini hanno affrontato il caso, particolare, di una figlia ventisettenne, la quale all’esito della crisi coniugale fra i suoi genitori era stata collocata presso la madre, che era per ciò già stata riconosciuta destinataria di contributo al mantenimento ad opera del padre, figlia che si era, nelle more, coniugata pur permanendo a convivere con il marito presso tale genitore.
La Corte di Cassazione, preso atto che la ragazza non aveva comprovato il completamento del proprio percorso formativo, aveva scelto di formarsi un nuovo nucleo familiare, pur permanendo presso la madre, senza fornire indicazioni sull’attività lavorativa maritale, le ha negato, con la suddetta ordinanza, il diritto ad essere mantenuta ancora dal padre, ribadendo il principio di diritto già esposto e che qui si riporta: “Il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.
La pronuncia costituisce coerente applicazione della c.d. funzione educativa del mantenimento, per cui il figlio deve ricercarsi un’occupazione sul mercato del lavoro contemperando tale ricerca attiva con le condizioni economiche di suo padre e sua madre, non permanendo giustificabile, altrimenti, che questi ultimi permangano vincolati ad un obbligo di suo mantenimento in età adulta.

