RIPETIBILE L’ASSEGNO DIVORZILE CARENTE DEGLI ORIGINARI PRESUPPOSTI
12/02/2026L’oramai consolidato principio giurisprudenziale di auto-responsabilità ha invertito l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne.
Tale onere è ora a carico del richiedente l’assegno, diversamente da quanto accadeva in un passato in cui era il genitore onerato e condannato al mantenimento a dovere provare i presupposti necessari – la raggiunta autosufficienza economica del figlio – per potersi liberare da tale obbligo, con un sorta di c.d. “probatio diabolica”.
Ora invece è la parte istante a dover provare di aver promosso adeguatamente, profondendovi il proprio impegno e la propria cura, la propria preparazione professionale oppure di essersi con altrettanta dedizione sufficientemente attivata per la ricerca di un lavoro, ciò nonostante non riuscendo a reperirlo.
Le prove che l’istante dovrà fornire per vedersi riconosciuto/mantenuto l’assegno verteranno sulla propria carenza concreta ed attuale di indipendenza economica e sulle circostanze, interne ed esterne, che lo rendano giustificatamente privo di essa.
Cosa succede quando il/la ragazzo/a reperisca un’occupazione a tempo determinato? Il mantenimento deve essere interrotto oppure viene riconfermato? E una volta perduto è possibile richiederlo nuovamente ?
La Suprema Corte nella ordinanza n. 243991/2024 ha rilevato che – allo stato – non è più sufficiente valutare se il maggiore di età sia o meno in condizione di reperire un’occupazione, ma occorre indagare oltre, analizzando le condizioni del mercato del lavoro nell’ambiente in cui si troverebbe o si trova inserito e le prospettive future del figlio.
Non basta che quest’ultimo sia in condizione di poter lavorare, occorre anche nel territorio vi siano concrete opportunità lavorative. Vale a dire che occorre verificare se il figlio, pur avendo maturato un’adeguata formazione per inserirsi nel mercato del lavoro, non vi riesca ugualmente per fattori esterni indipendenti dalla sua volontà, poiché l’obbligo di mantenerlo potrebbe, in quel caso, persistere.
Inoltre non un’occupazione lavorativa qualunque è sufficiente sia reperita dal figlio maggiore di età, ma solo quella che gli garantisca una prospettiva di stabilità e adeguatezza del reddito percepito in rapporto al tenore di vita che fino a quel momento ha goduto. L’obbligo di mantenimento potrebbe quindi essere mantenuto anche quando l’occupazione che venga eventualmente offerta al/la ragazzo/a risulti insufficiente a garantirgli un livello di vita adeguato e dignitoso.
La recente pronuncia n. 1877 del 28 gennaio 2026 della Corte di Cassazione affronta di nuovo anche il tema della eventuale reviviscenza dell’obbligo di mantenimento, ritornando ad occuparsi del caso che si verifica quando il maggiore di età, che abbia già reperito un’attività lavorativa poi la perda, e lo risolve confermando quanto già stabilito in passato nell’ordinanza n. 2344/2023: il diritto al mantenimento della prole maggiorenne, una volta dismesso, non risorge.
La Corte rileva ivi che lo svolgimento di un’attività retribuita, anche se prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire elemento rappresentativo non solo della capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, ma anche conseguentemente della sua raggiunta autosufficienza economica, che esclude pertanto la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Gli Ermellini sottolineano comunque nella pronuncia n. 1877/2026 che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può sempre essere invece esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla misura ridotta della retribuzione.

