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03/09/2024Si definisce genitore “sociale” il coniuge o il partner del genitore biologico della prole.
I rapporti del genitore sociale con i figli del genitore biologico beneficiano di una qualche tutela nel nostro ordinamento in caso di separazione o di rottura dell’unione?
Una sentenza della Corte Costituzionale del 20 ottobre del 2016 ha fatto scuola, illuminando sul punto.
Il giudice di merito si era rivolto alla Consulta poiché alla cessazione della convivenza fra la madre dei bambini e la sua partner, quest’ultima – che aveva svolto il ruolo di genitore sociale durante la convivenza facendo da seconda mamma ai bambini – aveva rivendicato in giudizio il proprio diritto a mantenere i rapporti di frequentazione con i figli dell’ex partner.
Il Giudicante accingendosi ad applicare alla fattispecie l’art. 337 ter c.c. si era accorto di non potere provvedervi, in quanto tale articolo prevede che “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei due genitori di ricevere cura educazione istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”
Esso quindi non risultava applicabile alla fattispecie concreta, prevedendosi per la sua applicabilità il caso di due genitori effettivi, cioè di una madre e di un padre biologici.
Il Tribunale aveva dubitato quindi della legittimità costituzionale del suddetto articolo che pur in identità di situazioni non avrebbe garantito a tutti i soggetti gli stessi diritti, non proteggendo adeguatamente i rapporti in seno alla famiglia di fatto nel caso di presenza di un genitore biologico e di un genitore sociale, ed aveva investito così la Corte Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 337 ter c.c.
La Consulta aveva conseguentemente ravvisato un vuoto di tutela confermando la non applicabilità dell’art. 337 ter c.c. al caso concreto e rimandato al legislatore affinché intervenisse a colmarlo. Ma non si era arrestata qui ed aveva escogitato comunque una soluzione per salvaguardare il rapporto tra genitore sociale e i figli del genitore biologico della ex partner individuando nell’art. 333 c.c. la norma applicabile nel caso in cui – come nella fattispecie – il genitore biologico avesse adottato comportamenti pregiudizievoli per la prole, quale quello di interrompere ingiustificatamente i rapporti tra quest’ultima e l’altro genitore, quello sociale appunto, di riferimento.
La Consulta aveva respinto così la questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 ter c.c. e dichiarato possibile, tramite l’applicazione dell’art. 333 c.c., colmare il vuoto di tutela riscontrato.
La decisione della Consulta ha riconosciuto quindi l’esistenza di diritti del genitore sociale, consacrando il diritto del minore a conservare rapporti significativi con l’ex partner del proprio genitore biologico, omo o eterosessuale che sia.
Diversamente da quanto accaduto a seguito del descritto intervento della Corte costituzionale sul piano dei diritti, non si riscontrano tuttavia – almeno allo stato – doveri connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale elencati nell’art. 337 ter c.c. da parte dell’ex partner nei confronti della prole del genitore biologico.