ACCORDI DI SEPARAZIONE A CONTENUTO ESSENZIALE O EVENTUALE
02/11/2024L’ISCRIZIONE A SITI D’INCONTRI VIOLA L’OBBLIGO DI FEDELTA’ E PUO’ CAUSARE ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
10/11/2024Con la legge n. 76/2016, meglio nota come “legge Cirinnà”, sono state istituite le unioni civili fra coppie dello stesso sesso e disciplinati i contratti di convivenza al fine di estendere anche alla famiglia di fatto alcune delle tutele previste per la famiglia fondata sul matrimonio.
Il contratto di convivenza è un contratto scritto con cui i conviventi more uxorio cioè due persone maggiorenni di diverso o dello stesso genere sessuale unite stabilmente da legami di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, coniugio o unione civile disciplinano fra loro i rapporti patrimoniali inerenti la loro vita in comune.
La forma del contratto è scritta a pena di nullità (atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta da notaio o avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative o all’ordine pubblico).
Il contenuto può riguardare solo aspetti patrimoniali: è esclusa la possibilità di disciplinare rapporti non patrimoniali.
Può costituirne oggetto:
– le modalità di partecipazione alle spese comuni e di reciproca contribuzione all’attività lavorativa domestica o extra-domestica;
– i criteri di attribuzione della proprietà di beni acquistati durante la convivenza, potendosi stabilire una sorta di comunione o separazione dei beni;
– la modalità di definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;
– la facoltà di assistenza reciproca in caso di malattia fisica o psichica, con possibilità di designazione reciproca ad amministratore di sostegno.
In caso di mancato adempimento ad opera di una delle parti di quanto convenuto, l’altra può rivolgersi ad un giudice per domandare il rispetto di quanto concordato.
In caso di mancata sottoscrizione di contratto di convivenza se alla cessazione della convivenza una delle parti versa in stato di bisogno e non è in grado di sostentarsi autonomamente ha diritto a ricevere dall’altro gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza nella misura stabilita dall’art. 438 II comma c.c. e cioè in proporzione allo stato di bisogno di chi li domanda e alle condizioni economiche di chi deve somministrarli.
Di recente la Corte di Cassazione è intervenuta con l’ordinanza n. 24930 del 17 settembre 2024 e ha evidenziato due aspetti relativi all’assegno di mantenimento fra ex conviventi – disciplinato sulla base dell’equiparazione che l’art. 1 comma 25 della l. n. 76/2016 fa all’assegno divorzile – specificando che l’obbligo di mantenimento non può essere considerato automatico e deve essere valutato in base alla condizione economica di entrambe le parti.
La Corte di legittimità ha attuato un bilanciamento tra il principio di solidarietà che governa l’andamento e la fine delle relazioni affettive e il principio di responsabilità economica individuale.
La novità di maggior rilievo che si trova nell’ordinanza 24930/2024 è l’affermazione in base alla quale “il mantenimento non deve essere inteso come uno strumento di compensazione automatica, ma piuttosto come una risposta alle reali necessità economiche”, motivo per cui quando entrambi gli ex partners si trovano in situazione di difficoltà il mantenimento non può essere imposto.