IL GENITORE “SOCIALE”
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12/09/2024La previsione di pernottamento del minore presso il padre solo a a decorrere dal compimento del terzo anno di età non lede il principio di bigenitorialità.
Il principio della bigenitorialità introdotto dalla legge dalla l. n. 54/2006 non è solo il principio secondo cui le decisioni più importanti che riguardano la vita del bambino devono essere assunte da entrambi i genitori e non da uno soltanto, ma anche quello che prevede che anche il tempo che i genitori trascorrono con il figlio debba essere ripartito in modo, il più possibile, paritario, considerando le rispettive occupazioni e gli impegni di entrambi.
Tale principio è però derogabile, anche d’ufficio, tutte le volte che ciò sia ritenuto maggiormente rispondente al superiore interesse del minore.
La Corte di Cassazione nella ordinanza n. 19069/2024 lo ha ribadito ritenendo corretto che il giudice di merito avesse stabilito che prima del compimento del terzo anno di età il minore dormisse, nel linguaggio giuridico “pernottasse”, esclusivamente a casa della madre collocataria.
I tre anni di età del minore sono stati individuati quindi dalla giurisprudenza di legittimità quale parametro per porre un limite alla previsione del pernottamento del minore presso il genitore non collocatario. Confine che il legislatore non aveva specificamente individuato lasciando ai giudici la possibilità di individuarlo sulla base delle caratteristiche del caso concreto.
Solo dopo il compimento del terzo anno di età del minore quindi la disciplina delle sue frequentazioni con il genitore non collocatario potrà essere integrata con la previsione anche di pernottamenti suscettibili nel tempo di graduale e progressivo ampliamento.
Una tale previsione secondo la Corte Suprema non viola il principio di bigenitorialità previsto dalla legge, ribadito comunque nella sua centralità ed importanza, poiché i tempi paritari e la previsione dei pernottamenti presso il padre debbono parametrarsi all’età del figlio e tenere in considerazione le esigenze di vita di questi ad essa collegate.
Al principio del superiore interesse del minore pertanto sono sacrificati anche i diritti di vedersi riconosciuti tempi di frequentazione paritaria e di tenere a dormire presso di sé il minore spettanti al padre, in accordo con l’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo che legittima restrizioni del diritto di visita quando necessarie nel preminente interesse del minore stesso.
Sarà compito del Giudicante di volta in volta individuare in maniera specifica in rapporto alla singola fattispecie altre modalità non contemplanti il pernottamento per preservare la relazione genitoriale del padre con il minore anche nel periodo intercorrente tra la nascita e il terzo anno di età.