L’ACCORDO PER E-MAIL TRA CONIUGI DI SPECIFICA RIPARTIZIONE DELLE SPESE FAMILIARI E’ VINCOLANTE
07/06/2024ANCORA SULLA QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALL’EX CONIUGE DIVORZIATO
18/06/2024L’attribuzione di un assegno all’altro coniuge a titolo di mantenimento nelle cause di separazione o quale contributo assistenziale in sede di divorzio non è automatica, bensì subordinata all’applicazione di specifici criteri di valutazione del reddito delle parti e anche del rispettivo contributo fornito dai coniugi alla vita familiare.
Se sussiste solo un lieve divario reddituale tra le parti spetta l’assegno divorzile?
Nell’ordinanza n. 12953 del 13 maggio 2024 la Corte di Cassazione ha specificato che, quando difetta uno squilibrio economico sostanziale tra le parti, il coniuge più debole economicamente non può ottenere alcun contributo assistenziale al proprio mantenimento.
Nel rigettare la domanda di assegno divorzile avanzata da una ex moglie nei confronti dell’ex marito, la Corte ha rilevato la carenza del presupposto fondamentale che deve esserci alla base di tale richiesta e cioè l’incapacità della richiedente di mantenersi da sola, altrimenti detta non autosufficienza sul piano economico, con la conseguenza che un piccolo divario reddituale esistente fra le parti nella fattispecie esaminata non è stato ritenuto sufficiente a giustificare la condanna dell’altro coniuge al versamento di un assegno di divorzio.
Per la Suprema Corte il riconoscimento dell’assegno divorzile dipende da due condizioni essenziali:
– l’effettiva inadeguatezza dei mezzi del richiedente;
– l’impossibilità oggettiva per lui di procurarseli.
Oggettiva è l’impossibilità che non dipenda da una colpa della richiedente. Ad esempio quando la parte non abbia “potenzialità reddituali” per ragioni collegate alla salute, all’età, alla mancanza di formazione valutate in rapporto all’ambiente e al contesto sociale specifico in cui risulta inserita. Oppure quando la parte ha sacrificato la carriera per occuparsi a tempo pieno della famiglia, così rinunciando alla propria crescita personale e lavorativa.
I criteri adottati presuppongono una previa comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, con considerazione del contributo dato da ciascuno dei coniugi alla vita familiare e al patrimonio comune e dell’altro. Il tutto valutato in rapporto alla durata del matrimonio, incluso il periodo eventuale di convivenza prematrimoniale.
La funzione dell’assegno divorzile, diversamente da quella dell’assegno di mantenimento in sede separativa volto a conservare per quanto possibile il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, è solamente quella di corrispondere il minimo necessario a garantire l’autosufficienza, cioè una vita decorosa, al coniuge che versi in stato di bisogno (c.d. funzione assistenziale).
Se manca un’esigenza specifica di carattere assistenziale, quindi, l’assegno divorzile non può essere riconosciuto.