L’ASSEGNO UNICO SPETTA ANCHE AL NONNO CONVIVENTE CON IL NIPOTE
14/11/2025CONTRADDIZIONI DELLA CASSAZIONE SULLA CASA FAMILIARE
27/11/2025Si è già affrontato il tema di quando i componenti della coppia al termine di una relazione affettiva affrontano problematiche relative agli esborsi reciproci o unilateralmente sostenuti dall’uno nei confronti dell’altro nel corso della convivenza (v. articolo 23-10-25).
Quando i conviventi siano anche genitori e abbiano obblighi di mantenimento dei figli, al momento dell’interruzione della convivenza tali obblighi si aggiungono o sono sostituiti dall’eventuale parallelo obbligo di restituzione, ad esempio, dei ratei del mutuo relativo alla casa familiare?
A rispondere al quesito è di ausilio la pronuncia della Suprema Corte n. 25558 del 18 settembre 2025 in cui è stato affrontato appunto il tema se il pagamento del mutuo della casa familiare possa essere o meno ritenuto adempimento parziale o totale dell’adempimento al mantenimento dei figli.
Il principio di diritto che la Corte ne ricava è che l’adempimento del mutuo è un onere patrimoniale che opera sul piano personale e non può essere confuso con il dovere di mantenere la prole.
Nella fattispecie in esame un padre sosteneva che le rate a suo carico del mutuo relativo all’abitazione in sua titolarità, ma assegnata alla madre collocataria della figlia minore, dovessero essere computate quale parte del mantenimento da versarsi da parte sua in favore di quest’ultima.
Correttamente, secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello competente aveva ritenuto che tali versamenti in restituzione non potessero diminuire l’obbligo paterno di contribuzione in favore della prole in quanto trattavasi di spese collegate alla proprietà del bene e non all’interesse diretto della figlia. Andava invece accertata la capacità reddituale effettiva paterna ed era risultato che il modesto reddito dichiarato fiscalmente da tal genitore era in netto contrasto con il tenore di vita elevato mantenuto.
Fondando la propria decisione su elementi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c. la presenza dei quali consente al giudicante di affidarsi a presunzioni nel manifestare il proprio convincimento, la Corte territoriale aveva pertanto addossato al genitore un onere di mantenimento più gravoso di quello che il reddito dallo stesso dichiarato di appena mille euro mensili parevano consentirgli.
E’ quindi la capacità reddituale effettiva dell’obbligato a fornire il parametro per la determinazione del quantum dell’onere di mantenimento della prole, quantum che non può risentire, in diminuzione, dei doveri di restituzione connessi ad altro diritto dell’obbligato operante su un piano strettamente personale.

