Quali strumenti ha in mano il creditore di assegni di mantenimento in materia di diritto di famiglia e delle persone che si trovi di fronte all’inadempimento del debitore obbligato al loro versamento? Quali garanzie sono previste a sua tutela dal legislatore?
La legge di riforma Cartabia entrata in vigore il 28-2-2024 ha unificato il sistema delle garanzie prima previste con norme che prevedevano una tutela diversificata per i casi di separazione (art. 156 VI comma c.c.), divorzio (art. 8 III comma l. n. 898/70) e figli nati dalla convivenza fra conviventi di fatto (art. 3 II comma l. n. 219/12) riunificandole in un’unica procedura per tutti i casi elencati disciplinata dall’art. 473 bis.37 c.p.c.
Nel caso di separazione era obbligatoriamente previsto un ordine del giudice da ottenersi nel corso della relativa causa o a separazione definita attraverso un apposito procedimento camerale.
Nel caso di divorzio invece, così come per i genitori ex partners di una cessata convivenza di fatto stante la normativa relativa che espressamente rinviava a quanto previsto dal citato articolo della legge sul divorzio, la tutela era stragiudiziale ed era prevista la costituzione in mora del debitore da parte dell’avente diritto al pagamento insieme alla notificazione del titolo e dell’invito al terzo a provvedere direttamente al pagamento.
L’art. 473 bis. 37 c.p.c., applicabile ai procedimenti successivi all’entrata in vigore della riforma quindi al 28-2-2023, mantiene la possibilità di ottenere stragiudizialmente una tutela diretta in tutti i casi succitati con fini di deflazione del contenzioso , nell’ottica del superamento di ogni differenza e della previsione di una tutela privilegiata per i crediti di natura familiare e/o alimentare ex art. 433 c.c. e art. 1 65° comma l. n. 76/2016.
L’articolo stabilisce che “il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo e della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno 30 giorni, può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute dandone comunicazione al debitore inadempiente”.
Si tratta di una norma di tutela preventiva, cioè riferita alle sole mensilità future e si applica nell’ipotesi di mancato pagamento dell’assegno e di mancato adeguamento Istat dell’assegno (certo liquido ed esigibile) e non per le spese straordinarie (incerte fino ad un loro accertamento in sede giudiziale), diretta all’attuazione dei provvedimenti in materia di contributo economico resi nell’ambito di un procedimento per persone minorenni e famiglie (art. 473 ss. cc).
I soggetti destinatari sono tutti i terzi tenuti al pagamento di somme periodiche alla parte debitrice inadempiente (datore di lavoro, conduttore, ente pensionistico ecc.).
Il procedimento è improntato a libertà delle forme essendo sufficiente per l’intimazione al debitore una pec/raccomandata con compiuta giacenza. Per la notifica del titolo al terzo e l’ordine di pagamento diretto occorre la notifica del titolo ex art. 137 ss. c,p.c. che andrà autenticato e accompagnato da un atto dalla forma libera nel quale si chiede di provvedere al pagamento dell’assegno indicando il codice IBAN del creditore beneficiario e i termini di pagamento indicati dalla norma.