GENESI REQUISITI E RILEVANZA DELLA FAMIGLIA DI FATTO
28/12/2025DECADENZA DALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE E VOLONTA’ DEL MINORE
09/01/2026Il procedimento relativo è regolato dall’art. 31 d.lgs. 150/2011 entrato in vigore il 6-10-2011 in combinato disposto con l’’iter legale come normato dalla l. 164/1982.
Esso è un ordinario procedimento di cognizione di competenza del Collegio del Tribunale.
La giurisdizione italiana sussiste anche nel caso il richiedente sia una straniero residente sul territorio italiano e, quanto alla legge applicabile, potranno essere applicate o la normativa straniera che autorizzi la rettificazione (art. 24 l. 218/1995) o la suddetta normativa potrà essere disapplicata in favore di quella italiana.
Ai sensi della l. n. 218/1995, infatti, la normativa straniera che non ammetta che i i propri caratteri sessuali siano adeguati al fine di assicurare i valori di dignità e libertà della persona umana è ritenuta contraria all’ordine pubblico (art. 16 l. citata) e quindi anticostituzionale.
La competenza territoriale è quella del Tribunale del luogo di residenza dell’attore e il relativo atto di citazione va notificato anche al coniuge e ai figli della parte attrice, nonché al Pubblico Ministero presso l’ufficio adito, che partecipa ai sensi dell’art. 70 c.p.c.
L’istruttoria concerne l’accertamento della condizione personale di disforia di genere dell’attore/attrice, l’individuazione della identità di genere dell’istante e l’irrevocabilità di tale scelta.
Per ottenere infine il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio ad eseguire l’intervento chirurgico di riassegnazione del sesso occorre altresì accertarne l’effettiva necessità e l’esclusiva finalità terapeutica.
A tal fine la parte è sempre ascoltata personalmente e sono esaminati i documenti di psicologia clinica o valutazione psichiatrica e quelli relativi ai trattamenti endocrinologici eseguiti o ad eventuali interventi di chirurgia estetica effettuati, i quali ultimi non abbisognano di preventiva autorizzazione giudiziaria.
Normalmente vi è una tendenza a ritenere probanti le produzioni documentali di parte senza la necessità di disporre accertamenti ulteriori attraverso perizie tecniche d’ufficio.
La sentenza che definisce il giudizio ha natura costitutiva in quanto determina il sesso della parte richiedente e autorizza il trattamento di riassegnazione chirurgica del sesso come determinato, con contestuale ordine all’ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione del registro relativo (art. 31 co. 5 d.lgs. 150/2011).
Quanto al cambiamento del nome, è prevalente l’orientamento giurisprudenziale che predilige la libera scelta del nuovo nome da parte dell’istante.
I documenti identificativi devono essere conseguentemente aggiornati con l’indicazione del nuovo sesso e nome su richiesta dell’interessato.
Quanto alle conseguenze della sentenza di rettificazione, una fra queste era quella dell’automatico scioglimento del matrimonio o dell’automatica cessazione degli effetti civili di quello celebrato con rito religioso (art. 4 l. 164/1982).
Ma nel caso in cui né l’istante, né il coniuge intendessero sciogliere il rapporto di coniugio, con successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma e tramite il riempimento della lacuna normativa creatasi da parte della legga istitutiva delle unioni civili, attualmente alla sentenza di rettificazione del sesso può conseguire l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1 comma 27 l. n. 76/2016 meglio nota come legge Cirinnà, art. 5 del DPCM n. 144/2016 e D.M. 28-7-2016 formula 5).

