NESSUN RIMBORSO ALL’EX PER LE MIGLIORIE ALLA CASA CONIUGALE
07/12/2025Al momento della crisi di una coppia genitoriale ci si interroga su quali diritti abbiano i figli dalla stessa generati al mantenimento dei rapporti con gli ascendenti del proprio padre o della propria madre, che abbiano fino a quel momento con loro intrattenuto e condiviso in maniera significativa consuetudini di vita.
Il centro della tutela apprestata dall’ordinamento è in ogni caso la prole minorenne e il riconoscimento del menzionato diritto si ritrova nell’art. 337-ter c.c.: “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Pertanto nell’adozione delle diverse soluzioni possibili in astratto si dovrà scegliere quelle che concretamente consentono di realizzare le finalità previste dall’articolo indicato e assicurare al minore i diritti ivi previsti, cercando di ridurre al massimo i danni derivanti al minore dalla disgregazione del nucleo familiare e garantendo così il miglior sviluppo della sua personalità.
Con la sentenza n. 2070 del 24 novembre 2025 la Corte d’Appello di Firenze ha inoltre sottolineato come il legame che si è instaurato tra nonni e nipoti – riconosciuto come fortemente significativo per ciò che riguarda educazione, crescita e sostegno della prole minore e quindi rientrante nella “vita familiare” di questa – possa essere tutelato anche ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo anche a prescindere dalla interruzione della convivenza tra i genitori.
Il diritto è tutelato anche dall’art. 317 bis c.c., che garantisce la possibilità agli ascendenti di rivolgersi al giudice quando il diritto alla frequentazione dei nipoti venga loro negato, tuttavia, trova effettivamente riconoscimento solo se coincide con il preminente interesse del minore. Vale a dire che esso può non essere riconosciuto o escluso qualora la frequentazione con gli ascendenti generi conflitti, turbamenti o squilibrio affettivo al bambino.
In particolare nella fase neonatale, soprattutto nel periodo dell’allattamento, la priorità assoluta spetta alla cura diretta dei genitori, soprattutto materna, tanto da definirsi necessariamente recessivo il coinvolgimento degli ascendenti che non può essere imposto allorché interferisca con le prerogative genitoriali.
Il diritto dei nonni pertanto non può definirsi assoluto, bensì condizionato ad una valutazione giudiziale dei concreti interessi del minore ed orientata necessariamente all’interesse di quest’ultimo.
La frequentazione della prole con gli ascendenti per essere tutelata deve necessariamente inserirsi in un contesto armonico, integrandosi con le altre relazioni affettive esistenti nel nucleo familiare, e contribuire allo sviluppo sereno ed equilibrato di questa.

