LA REVOCA DEL COMODATO DELLA CASA FAMILIARE
27/06/2025L’ADOZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE NELLE UNIONI CIVILI
15/07/2025La violazione dei doveri assunti con il matrimonio o scaturenti dalla procreazione e conseguente status di genitore che, superando la soglia della normale tollerabilità, cagionino ad altro membro della famiglia, quali conseguenze immediate e dirette della/e condotta/e lesiva/e, un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. di rilievo costituzionale (diritto alla salute, alla riservatezza, alla reputazione e dignità personale ecc.) o arrechino un pregiudizio morale e/o esistenziale sono oggetto di tutela risarcitoria: il familiare offeso ha il diritto al risarcimento del danno patito per tale/i fatto/i illecito/i.
Anche dopo la legge di riforma Cartabia, entrata in vigore il 28-2-2023, tuttavia il risarcimento della lesione intra-familiare poteva chiedersi unicamente in separato processo rispetto alla separazione, divorzio, scioglimento delle unioni civili o cause di regolamentazione delle condizioni della prole di ex conviventi di fatto.
E ciò per motivi di rito, posto che tali cause soggiacciono ad un rito speciale, mentre le cause di risarcimento del danno anche endo-familiare sottostavano al rito ordinario.
Dall’entrata in vigore del correttivo apportato alla legge Cartabia (d.lgs. n. 164/2024 del 31-10-2024) sono cambiate le norme procedurali e si è esteso il rito speciale introdotto da tale legge con gli artt. 473-bis s.s. c.p.c. anche alle domande di risarcimento del danno patito nell’ambito familiare, domande che prima di tale modifica legislativa dovevano essere proposte in separato ed autonomo giudizio, per non essere dichiarate inammissibili in rito dai giudici di merito in materia di famiglia.
Quanto alla casistica, quando il danno è patito dal coniuge non osta al suo risarcimento il fatto che la separazione possa essere pronunciata con addebito della responsabilità della fine dell’unione al coniuge, secondo il disposto dell’art. 151 II comma c.c. poiché in violazione delle prescrizioni dell’art. 143 assunte con il matrimonio e che tale addebito sia sanzionato.
I presupposti giuridici e la ratio dei due istituti sono infatti differenti, sanzionatorio l’addebito, risarcitoria la tutela aquiliana.
Ma se le violenze perpetrate o il tradimento posto in essere – per le sue modalità o per il turbamento che provoca nell’altro – violino anche diritti di quest’ultimo tutelati costituzionalmente (salute, onore, reputazione, dignità ecc.) causandogli pregiudizio sul piano morale e/o esistenziale può infatti nascere l’ulteriore obbligo per il coniuge responsabile di risarcire i danni patiti all’altro coniuge che superino la normale tollerabilità.
Ad esempio quando l’infedeltà si consumi in un ambiente comune in cui anche l’altro coniuge sia inserito come quello sociale o lavorativo oppure coinvolga soggetti legati da vincolo di parentela o di amicizia con il coniuge o sia esibita esponendo pubblicamente alle derisione l’altro.
O anche se l’infedeltà sia stata perpetrata in momenti di particolare fragilità del coniuge (post gravidanza, una malattia o un lutto) e si sia ripercossa sulla salute psico-fisica dell’altro coniuge.
La violazione dei doveri matrimoniali, quindi, può, oltre che essere sanzionata con addebito, anche dar luogo a responsabilità aquiliana quando superando la soglia della normale tollerabilità pregiudichi diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente garantiti (Cass. Civ. n. 26383/2020) e sia accertato il nesso causale tra la condotta dannosa e il pregiudizio alla reputazione e all’equilibrio psico-emotivo del danneggiato.
Altri casi in cui si può ottenere il risarcimento del danno endo-familiare è quando il comportamento lesivo del membro della famiglia nucleare sia posto in essere quale genitore e sia stato di inosservanza degli obblighi derivantigli da tale status, con conseguente violazione dei doveri di riconoscimento e/o mantenimento, educazione ed istruzione della prole.
Oppure nei casi di di manifestazione di un totale disinteresse nei confronti del figlio o di violenza, diretta nei suoi confronti od anche c.d. assistita, cioè, perpetrata in danno dell’altro genitore in presenza della prole.