PRINCIPI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER DETERMINARE IL MANTENIMENTO DEI FIGLI
18/03/2024ASSEGNAZIONE ALLA PROLE DELLA CASA FAMILIARE CON PREVISIONE DI ALTERNANZA DEI GENITORI IN ESSA
29/03/2024Se in sede di separazione la casa familiare sia stata assegnata ad uno dei coniugi in ragione della prevalente collocazione dei minori presso di sé cosa succede al provvedimento di assegnazione, in sede di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione, se i coniugi concordano successivamente tempi paritari di frequentazione dei figli?
La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 5738/2023 ha stabilito che viola il dettato normativo di riferimento il Giudice di merito che disponga automaticamente la revoca dell’assegnazione in caso di sopravvenuti tempi paritari di frequentazione della prole da parte dei coniugi senza prima accertare che la revoca, eventualmente disposta, sia rispondente agli interessi del minore.
Nel caso il giudice verifichi una siffatta rispondenza, ossia se rilevi motivazioni per cui effettivamente la revoca sia ritenuta più tutelante per il minore, ha l’obbligo di adeguatamente motivare in tal senso il proprio provvedimento di revoca, altrimenti illegittimo.
Diversamente ritenendo infatti si svuoterebbe di significato il principio informatore della stessa previsione legislativa dell’art. 337 sexies c.c. che stabilisce al primo comma che “il godimento della casa familiare è stabilito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”, interesse che necessariamente deve essere volta per volta valutato.
Nel primo comma dell’art. 337 sexies c.c. sono specificamente elencati altri casi in cui il diritto al godimento esclusivo della casa familiare possa essere oggetto di revoca (quando l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio).
Anche nei casi presi in esame dall’art. 337 sexies c.c. la giurisprudenza di merito ha sin da subito sollevato obiezioni sull’automaticità della revoca che pareva essere stata per essi prevista dal legislatore, sempre informandola, nell’applicazione ai casi concreti, al principio della tutela del superiore interesse della prole, riguardo al necessario rispetto del quale ha sollecitato l’intervento correttivo della Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale è intervenuta con la pronuncia 30 luglio 2008 n. 308 a salvaguardia dei principi costituzionali in tema di tutela della famiglia e dei figli (art. 30 Cost.) con i quali il dettato normativo si poneva in contrasto.
Ne è scaturita una interpretazione secondo cui tutti i casi, elencati o meno, in cui sia prevista la revoca si pongono come meri presupposti di una possibile revoca, non già come condizioni, date le quali, si possa dar luogo ad una revoca automatica senza previa valutazione dell’interesse della prole, in funzione della quale l’abitazione era stata assegnata.
La Corte Costituzionale ha pertanto dichiarato incostituzionale l’articolo 155 quater c.c. (abrogato dal d.lgs. n. 154/2013 e dall’entrata in vigore nel Capo II titolo IX) nella parte in cui impone la revoca automatica dell’assegnazione e ha dato alla norma l’interpretazione costituzionale che è quella di interpretare l’indicazione normativa “nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio) ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore”.