PARIFICAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI DA MATERNITA’ SURROGATA ALL’ESTERO A QUELLO DEI FIGLI INCESTUOSI ?: LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE
15/03/2026La vicenda nasce da una controversia in tema di recupero del credito avviata da uno dei componenti di una coppia di fatto nei confronti dell’altro.
Alla richiesta di pagamento formulata da uno dei partners dell’importo risultante per iscritto da un atto di riconoscimento, l’altro eccepisce essere oramai già trascorso il termine decennale di prescrizione.
Il Giudice del merito, sul rilievo che l’art. 2941 I comma c.c. sancisce che la prescrizione rimane sospesa, secondo quanto previsto al n. 1, tra i coniugi, ma non tra i conviventi, e che è invece determinante ai fini della decisione della lite esprimersi sulla legittimità dell’assenza di una causa di sospensione tra i conviventi, rimette alla Corte Costituzionale per la relativa decisione.
Il rilievo del Tribunale è sul fatto che la disciplina sarebbe potenzialmente discriminatoria e che l’assenza di una causa di sospensione si ripercuoterebbe altresì sulla serenità familiare, costringendo il convivente, per rivendicare i propri diritti in tempo utile e non subire gli effetti negativi del decorso della prescrizione, ad avviare atti conflittuali nei confronti dell’altro in costanza di relazione.
La Consulta adotta un approccio sostanziale, valorizzando al posto del dato meramente formale dello status la concretezza del rapporto affettivo quale che sia la sua forma.
Sul rilievo che la sospensione della prescrizione serva, piuttosto, a preservare l’unità familiare e la reciproca fiducia, invece che a minarla, rileva come la citata finalità conservativa non esaurisca i propri effetti nell’ambito unicamente del matrimonio, bensì si estenda – come prevede la Carta Costituzionale all’art. 2 – alla convivenza di fatto come formazione familiare ivi tutelata.
La Consulta supera anche le obiezioni sul piano della certezza del diritto, rilevando come per applicarsi la sospensione sia sufficiente poter verificare, anche ex post, il periodo in cui l’istituto opera. A ciò fornisce ausilio la registrazione anagrafica della convivenza prevista dalla legge n. 76/2006 c.d. legge Cirinnà, che costituisce un elemento di prova agevolato, ma non obbligatorio, in quanto alcun limite probatorio, in assenza, incontra la durata della convivenza.
La Corte Costituzionale precisa che l’espressione “conviventi di fatto” si applica alche alle coppie dello stesso sesso e termina, in coerenza con le suddette argomentazioni, dichiarando, nella sentenza n. 7/2026, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, I comma, c.c. nella parte in cui non include i conviventi di fatto fra i soggetti tra i quali la prescrizione rimane sospesa.

