IL RECUPERO FORZOSO DELLE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
19/09/2025MANTENIMENTO DEI FIGLI: AUMENTO CON L’ETA’ E LE ACCRESCIUTE ESIGENZE
01/10/2025In caso di separazione personale e divorzio dei coniugi il patrimonio comune potrà essere suddiviso tra i coniugi, o convenzionalmente tra loro oppure se non vi è accordo, e quanto agli immobili. optando per il procedimento di divisione
Preliminarmente si accenna a cosa accade nello specifico se una casa viene acquistata dai coniugi in regime di comunione legale dei beni, specificando tuttavia che la comunione fra coniugi può verificarsi anche allorché gli stessi acquistino, prima o dopo il matrimonio, un immobile insieme, intestandoselo ciascuno per una propria quota.
Si tratta in tal caso non di comunione legale di cui agli artt. 177 s.s. c.c. per cui l’immobile fa comunque parte dei patrimonio comune anche nel caso in cui sia formalmente intestato ad uno solo dei coniugi (e ciò anche in presenza di dichiarazione espressa di esclusione da parte dell’altro, se non è indicato l’atto da cui proviene il danaro con cui si effettua tale acquisto) bensì, posto che i coniugi se lo sono entrambi cointestato, di comproprietà fra gli stessi derivante da comunione ordinaria.
La Suprema Corte con la pronuncia n. 25244/2025 si è occupata dello scioglimento della comunione ordinaria dei beni in caso di divorzio ed ha stabilito un nuovo principio, secondo il quale sussiste una rigida distinzione fra le due fasi del relativo procedimento divisorio, la prima è la fase di formazione delle porzioni, la seconda quella di attribuzione delle porzioni stesse.
Secondo gli Ermellini, le regole che attengono alla prima fase, quella di formazione delle porzioni corrispondenti alle quote ideali spettanti a ciascun condividente, durante la quale il giudice deve tenere conto esclusivamente delle caratteristiche oggettive degli immobili dividendi valutando gli aspetti strutturali e funzionali della divisione, divergono decisamente da quelle che disciplinano la seconda fase, ove si valutano invece anche gli aspetti soggettivi, quali ad esempio l’attuale destinazione del bene impressa dalle parti o la conflittualità esistente fra di esse o le loro condizioni economiche personali.
Questi ultimi elementi possono avere un rilievo solamente in fase attributiva delle porzioni, al posto del sorteggio in caso di pari quote, mentre i primi, quelli strutturali, attinenti al costo e complessità divisionali, alla valutazione dei pesi, limiti e servitù per il godimento delle singole porzioni, e quelli funzionali, integrati dal maggiore o minore pregiudizio al valore economico delle quote rispetto a quello dell’intero patrimonio ovvero ad una maggiore o minore deviazione dalla normale utilizzazione dell’intero compendio immobiliare, sono da dedursi necessariamente nella fase di formazione delle porzioni.
La pronuncia in oggetto costituisce pertanto un prezioso vademecum per gli avvocati che si trovino a dover affrontare e conseguente predisporre gli atti di un procedimento divisorio.


 
         
         
        