MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE PER FATTI SOPRAVVENUTI
25/03/2026Tra le devoluzioni gratuite con efficacia durante la vita rientrano le donazioni.
La donazione – istituto generale – è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, per iscritto con atto pubblico e alla presenza di due testimoni, la parte donante arricchisce la parte donataria, disponendo in di lei favore di un un proprio diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione (art. 769 c.c.).
La donazione obnuziale, o donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio (del quale i nubendi, cioè i futuri sposi, devono essere, se non identificati nominalmente, almeno identificabili), è invece un istituto “speciale” di liberalità previsto dall’art. 785 c.c. La specialità è data dal fatto che il matrimonio non è solo il motivo della donazione, bensì fa parte della causa tipica di tale figura di liberalità.
La donazione obnuziale si perfeziona infatti senza bisogno di accettazione e non produce effetto alcuno fino a che non segua il matrimonio indicato. Se il matrimonio viene annullato, la donazione è nulla, con salvezza dei diritti dei terzi di buona fede entro certi limiti.
Essa è tipica e prevede la forma dell’atto pubblico davanti a due testimoni a pena di nullità.
A’ sensi dell’art. 805 c.c. la donazione obnuziale, al pari di quella rimuneratoria, è irrevocabile per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. Questo tipo di attribuzione è in sostanza maggiormente protetta rispetto all’istituto generale della donazione di cui all’art. 769 c.c., poiché collegata all’evento “nozze”, evento avente una particolare valenza sociale e giuridica.
Proprio per questo motivo la causa obnuziale deve essere espressa specificamente nell’atto.
L’istituto è di valenza pratica per fare esempi si pensi ad un “regalo” ai futuri sposi, all’anticipo per l’acquisto di una casa, all’auto per recarsi in viaggio di nozze).
La causa in vista di futuro matrimonio deve emergere in modo chiaro, poiché diversamente si rischia un’interpretazione della stessa che sconfina in altri istituti (donazione ordinaria, liberalità d’uso o indiretta) con effetti diversi quanto a forma, revocabilità, prova e stabilità dell’attribuzione, che variano a seconda del tipo di istituto applicato.
Nella pronuncia n. 1950 del 29 gennaio 2026 la Suprema Corte ha ribadito che “La donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall’espressa menzione, nell’atto pubblico che la contiene, che l’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo, sia “compiuta in riguardo di un futuro determinato matrimonio” e tale precisa connotazione della causa negoziale deve espressamente risultare dal contesto dell’atto, giacché il legislatore ha inteso tipizzarlo nei suoi requisiti di forma e sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducabilità che lo distingue dalle altre donazioni.”.
Quando non vi sia una chiara architettura formale che riconduca alla donazione speciale prevista dall’art. 785 c.c., pertanto, anche spese importanti sostenute in occasione delle nozze o esborsi consistenti ad esempio per lavori di ristrutturazione non rientrano nella casistica dell’istituto preso in esame.

