NATURA CONTRATTUALE DEGLI ACCORDI PATRIMONIALI TRA EX CONVIVENTI
19/05/2025In sede di disgregazione della coppia unita in matrimonio, il coniuge economicamente debole – quello che “non ha adeguati redditi propri”- avrà il diritto, qualora la separazione non gli sia addebitata, a percepire dall’altro coniuge che ne abbia le risorse un assegno ai sensi dell’art. 156 c.c. quale espressione del dovere solidaristico che connota l’istituto.
Ma quali sono i parametri cui il Giudice deve attenersi nel caso riscontri la necessità di una tale erogazione nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame?
Il “coniuge debole”, cioè quello che per fare fronte alle proprie necessità economico-patrimoniali vanti minori risorse rispetto all’altro, che ne risulta maggiormente dotato, una volta che siano state comparate le rispettive sostanze delle parti e considerate previamente nella quantificazione le spese che il coniuge obbligato andrà ad affrontare per causa della cessazione della convivenza matrimoniale, ha il diritto a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
L’art. 156 c.c. al suo secondo comma prevede infatti che l’assegno di mantenimento deve essere commisurato alle necessità del coniuge richiedente, al tenore di vita goduto e alle possibilità economiche dell’obbligato, da valutarsi nel loro complesso.
Più volte la Corte di Cassazione ha ribadito che non deve farsi meramente riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle parti, ma altresì alla composizione del patrimonio, alla capacità lavorativa residua, alla provenienza delle risorse economiche durante il coniugio.
Al fine di un tale accertamento e par fare emergere la reale condizione delle parti sul piano economico-patrimoniale è legittimo anche l’utilizzo da parte del Giudicante di presunzioni logiche e/o di mezzi istruttori d’ufficio, quali le indagini della Guardia di finanza.
Non è necessario che sia operata una ricostruzione contabile in maniera precisa e puntuale ad opera dell’Autorità Giudiziaria, tuttavia occorre comunque effettuare una valutazione ragionevole ed attendibile delle condizioni economico-patrimoniali delle parti al fine di garantire l’equità dell’assegno e tutelare l’equilibrio economico post separativo tra le parti.
Con la pronuncia n. 11611/2025 del 3 maggio 2025 la Corte di Cassazione ha riaffermato questa necessità di analisi concreta del tenore di vita matrimoniale e delle condizioni economiche delle parti, andando oltre e superando le risultanze dei dati ufficiali dichiarati.
Sono da considerarsi secondo la Suprema Corte anche altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal mero reddito dell’onerato, in quanto suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un patrimonio consistente, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita agiato e connotato da lussi, che faccia percepire la presenza di redditi occultati al fisco da portarsi ad emersione attraverso le indicate indagini di polizia tributaria e/o da accertarsi per il tramite di una consulenza tecnica d’ufficio.