L’OBBLIGO DI MANTENERE I FIGLI MAGGIORENNI: IL NUOVO PRINCIPIO DI AUTO-RESPONSABILITA’ DEL FIGLIO ADULTO
30/05/2024L’ACCORDO PER E-MAIL TRA CONIUGI DI SPECIFICA RIPARTIZIONE DELLE SPESE FAMILIARI E’ VINCOLANTE
07/06/2024A titolo esemplificativo di quanto in argomento si può indicare il caso in cui non vi sia accordo tra i genitori di prole minorenne relativamente all’istituto scolastico presso cui effettuarne l’iscrizione.
Sul punto decide il Giudice, sentito il minore ove capace di discernimento in merito, nell’interesse primario di questi.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nell’ordinanza 13570 del 16 maggio 2024 esprimendosi su quali provvedimenti il Giudicante può adottare in caso di contrasto fra i genitori su tale questione.
Nella fattispecie oggetto di decisione in sede di legittimità la madre, nell’ambito della causa di divorzio, aveva presentato ricorso ex art. 709 – ter c.p.c. introdotto dalla l. n. 54/2006 allo scopo di disciplinare la soluzione delle controversie tra genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Tale articolo è stato abrogato dal d.lgs 149/2022 in applicazione della c.d. riforma Cartabia che l’ha sostituito con gli artt. 473 bis c.p.c. .38 “attuazione dei provvedimenti sull’affidamento” e .39 “provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni” contenenti una nuova disciplina finalizzata a garantire l’effettività dei provvedimenti e degli accordi in materia di affidamento di minori.
I due articoli vanno letti in stretta connessione tra di loro e prevedono diversi tipi di interventi che possono essere richiesti insieme: l’attuazione diretta dei provvedimenti sull’affidamento quando sussiste un’opposizione alla cooperazione; l’assunzione da parte del Giudice di decisioni sulle questioni di maggiore importanza quando i genitori non trovano un accordo; l’adozione di sanzioni o misure coercitive a fronte di gravi violazioni per stigmatizzarle ed evitarne la ripetizione.
Il relativo ricorso può essere presentato o in via incidentale al Giudice del procedimento in corso nel quale si discute della responsabilità genitoriale dando avvio ad un sub-procedimento oppure, se non esiste un procedimento pendente, il ricorso – munito delle indicazioni e produzioni ex art. 473-bis. 12 c.p.c. – deve essere presentato al giudice che ha emesso il provvedimento da attuare, salvo il caso che il minore abbia nelle more mutato la propria residenza (v. in tal caso art. 473-bis. 11 c.p.c.). Se poi, successivamente al ricorso in via principale, viene instaurato un procedimento sulla responsabilità genitoriale, previa assunzione, se del caso, di provvedimenti urgenti, vi è trasmissione degli atti al giudice di quest’ultimo che ha il potere di loro modifica.
E‘ legittimato attivo ad agire ex artt. 473-bis.38 e .39 c.p.c. anche il curatore speciale del minore eventualmente nominato.
Rispetto al “vecchio” art. 709-ter c.p.c. vi è stato un ampliamento dell’ambito di applicazione a ricomprendere anche le inadempienze di natura economica, nonché il conferimento al giudice di poteri non solo inerenti la modifica delle condizioni di affidamento, ma anche per l’irrogazione di misure sanzionatorie-coercitive indirette ex art. 614 c.p.c. e la condanna del risarcimento del danno in favore del minore.
Il presupposto è quello del riscontro di gravi inadempienze, anche economiche, ossia dell‘assunzione da parte dei genitori di condotte pregiudizievoli per la prole che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e di esercizio della responsabilità genitoriale.
Le misure previste sono l’ammonimento, la liquidazione di una somma di danaro che la parte è obbligata a versare per ogni violazione ed inosservanza successiva, la condanna di una parte a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria e la previsione del risarcimento del danno da una parte all’altra o per il minore.
I provvedimenti assunti dal giudice possono essere impugnati nei modi ordinari, ossia nelle forme previste per il provvedimento con il quale sono assunti.