REVOCA ASSEGNO DIVORZILE ALL’EX: LA RELAZIONE STABILE DEL BENEFICIARIO NON DIPENDE DALLA COABITAZIONE
20/07/2025La casa familiare è l’immobile che costituisce l’alloggio e il centro stabile degli affetti di una determinata famiglia nucleare.
E’ alla tutela della prole minorenne o anche maggiorenne ma non ancora autosufficiente che sono mirate le norme che disciplinano l’assegnazione della casa familiare, ossia l’attribuzione in godimento esclusivo del bene immobile a ciò adibito, poiché sarà il genitore ritenuto più idoneo a convivervi con i figli quello a poter vantare tale diritto nei confronti dell’altro, anche prescindere dalla titolarità di tale bene.
L’art. 337 sexies c.c. infatti recita che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.
“Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva mora uxorio”, leggasi convivenza di fatto, “o contragga nuovo matrimonio”.
Ulteriore motivo, quello che qui ci occupa, per cui viene meno il diritto alla assegnazione è il difetto di interesse sopravvenuto della prole nei confronti di quella casa, o perché i figli si trasferiscano stabilmente altrove o perché raggiungano l’autosufficienza economica.
Occorre in ogni caso un atto formale che disponga la revoca del diritto, in sede giudiziale o pattizia, dovendosi mantenere inalterato l’equilibrio relativo all’assetto precedente creatosi fra i coniugi ed essendo l’assegnazione dell’immobile un provvedimento di natura economica, la relativa revoca produce quale conseguenza la necessità di accertare ed eventualmente rivedere le condizioni economiche precedentemente statuite o concordate fra i genitori.
Ma quando i figli lasciano la casa o, divenendo autonomi, venga meno il diritto del genitore loro collocatario a godere in via esclusiva dell’immobile familiare quale è la sua sorte? A chi spetta a quel punto godere dell’immobile?
In questo caso il genitore che non può godere dell’immobile in quanto assegnato all’altro in virtù della sua convivenza con la prole che prima non era ancora autonoma, potrà chiedere la revoca giudiziale del provvedimento di assegnazione.
Altrimenti, e nel caso le parti non siano in conflitto tra loro, potranno raggiungere un accordo sulla restituzione dell’immobile.
Il genitore che sia anche comproprietario dell’immobile assegnato, ove non ne voglia o non se ne veda restituito il godimento, avrà diritto a richiedere ed ottenere ad un’indennità di occupazione della propria quota immobiliare.
Altra possibilità è quella di mettere in vendita sul mercato immobiliare l’immobile familiare, suddividendosi il ricavato fra i genitori in ragione delle rispettive quote di proprietà.
Altro modo di ottenere la divisione dell’immobile comune è quello di intentare una causa di divisione immobiliare, avente anch’essa quale esito la suddivisione del bene comune, tramite la vendita e la spartizione del relativo ricavato in ragione delle rispettive quote di titolarità oppure l’assegnazione in proprietà al quotista di maggioranza che ne avanzi richiesta, con contestuale liquidazione del prezzo della sua quota all’altro genitore comproprietario.