LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA I GENITORI SULL’ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
03/06/2024IL MODESTO DIVARIO REDDITUALE TRA I CONIUGI NON GIUSTIFICA L’ASSEGNO DIVORZILE
08/06/2024La fattispecie presa in esame riguarda la domanda giudiziale avanzata da un coniuge nei confronti dell’altro diretta ad ottenere il rimborso di spese effettuate durante la convivenza familiare, la cui spettanza era stata suddivisa pro-quota tra le parti sulla base di un accordo siglato tramite scambio di e-mail antecedentemente agli accordi di separazione.
In entrambi i primi due gradi di giudizio, svoltisi rispettivamente avanti al Giudice di Pace e al Tribunale, i giudici di merito avevano negato la legittimità della richiesta di rimborso avanzata giudizialmente dal marito nei confronti della moglie sulla base del presupposto che le spese effettuate in modo indifferenziato dai due durante la convivenza familiare non fossero successivamente ripetibili da un coniuge nei confronti dell’altro in quanto sostenute da un comune progetto di solidarietà familiare in base al quale ciascuno di essi era tenuto a contribuire al bene della famiglia in base alle proprie sostanze (v. combinato disposto degli articoli 143 e 316 bis I comma c.c.).
Di diverso avviso la Corte di legittimità nella ordinanza n. 13366/2024.
La Corte di Cassazione ha rilevato in tale pronuncia che i giudici di merito avevano erroneamente negato validità ad un accordo intercorso inter partes tramite scambio di corrispondenza per posta elettronica precedente la separazione ritenendolo meramente organizzativo delle esigenze familiari, in realtà invece disciplinante una vera e propria suddivisione pro-quota tra i coniugi secondo specifiche percentuali di spettanza di alcune spese circoscritte ad un determinato periodo temporale.
La Corte Suprema ha riconfermato così il pieno diritto dei coniugi all’autonomia negoziale, tramite la quale possono di comune accordo derogare in modo vincolante ai doveri solidaristici che trovano la propria fonte nel coniugio, stipulando durante il matrimonio convenzioni valide ed efficaci, comunque finalizzate al soddisfacimento delle esigenze primarie della famiglia e dei figli, attraverso le quali diversamente regolare il rispettivo apporto in maniera più soddisfacente, meglio rispecchiando le singole capacità economiche di ciascuno e/o anche tenendo conto di forme di generosità spontanea degli stessi.
La Corte di legittimità ha anche ricordato che i coniugi possono concordare fra loro, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali a titolo esemplificativo l’affidamento della prole e le modalità di frequentazione di quest’ultima da parte dei genitori.