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L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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Qualora un soggetto versi in una condizione di incapacità psico-fisica o almeno di seria difficoltà che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi oppure nella condizione di gravemente lederli, il giudice è comunque ed in ogni caso tenuto ai sensi dell’art. 404 c.c. alla nomina di un amministratore di sostegno, istituto giuridico introdotto ex novo dalla legge n. 6/2004.

L’apparente discrezionalità che si rinviene in tale articolo, infatti, è relativa unicamente alla scelta della misura da adottarsi nello specifico, dalla meno alla più invasiva a seconda della infermità o menomazione fisica o mentale, anche parziale o temporanea, che ponga la persone in tale stato, non all’opzione riguardo al se adottarla o meno.

Non vi è la possibilità di scegliere di non adottare alcuna misura ove lo stato sia accertato, poiché ciò comporterebbe la privazione della – necessaria – tutela e protezione degli interessi del soggetto.

Tuttavia – se la persona è lucida – nell’accertamento deve essere tenuta nella debita considerazione la sua volontà contraria (Cass. Civ. pronuncia n. 32542/2022) anche nei casi di forte compromissione della sua capacità di agire può esprimere la sua opinione in merito che andrà opportunamente valutata dal giudicante al fine di trovare la migliore soluzione di contemperamento a tutela del benessere del soggetto futuro amministrato e della miglior salvaguardia dei suoi beni (Cass. Civ. n. 7414/2024).

Ciò nel rispetto della ratio della legge n. 6/04 che secondo l’art. 1 è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, persone totalmente o parzialmente prive di autonomia nell’espletare le loro funzioni di vita quotidiana attraverso interventi di sostegno in via temporanea o permanente. La caratteristica peculiare dell’istituto è la flessibilità.

Sono legittimati a proporre la relativa istanza: il Pubblico Ministero, lo stesso beneficiario della misura anche se minore, interdetto o inabilitato, il tutore o curatore di questi ultimi, il coniuge, la persona stabilmente convivente e l’unito civilmente (dall’entrata in vigore della l. n. 76/2016), i parenti entro il IV grado e gli affini entro il II grado.

Secondo l’art. 406 III comma sono poi destinatari di un vero e proprio obbligo giuridico di ricorso o segnalazione “i responsabili dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura della persona”. Nel secondo caso valuterà il P.M. se agire.

Nel procedimento non è necessaria la difesa tecnica, cioè non è necessario agire avvalendosi di un difensore.

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