ASSEGNO DIVORZILE: ESIGENZA ASSISTENZIALE QUALE REQUISITO ASSORBENTE
05/11/2025IL PAGAMENTO DEL MUTUO NON SOSTITUISCE IL DOVERE DI MANTENERE LA PROLE
18/11/2025La fattispecie presa in esame riguarda il caso di un minore che, in assenza dei propri genitori e non mantenuto da essi, conviva stabilmente con un ascendente, il quale provveda in proprio a tutte le sue esigenze a titolo ordinario e straordinario.
Con l’ordinanza n. 28627 del 29-10-2025 la Corte di Cassazione Sez. Lavoro ha respinto il ricorso dell’INPS che si opponeva all’erogazione dell’Assegno Unico per il nucleo famigliare ad una nonna che si occupava integralmente del mantenimento di un nipote, i cui genitori – l’uno perché affetto da patologia invalidante e privo dei mezzo economici necessari, l’altro perché totalmente inadempiente, distante e disinteressato alle sorti del figlio – non vi provvedevano e a tale mantenimento, pur rientrante nei loro obblighi, erano inadempienti. La Corte d’Appello di Lecce aveva riconosciuto, nel caso concreto alla nonna accertando la vigenza dei descritti presupposti, il diritto a percepire l’ANF.
Con tale decisione gli Ermellini forniscono importanti chiarimenti sui presupposti della vivenza a carico e del mantenimento della prole minore, nello specifico, all’interno di nuclei familiari “atipici”.
Secondo il ricorso dell‘INPS, in base all’art. 2 d. l. n. 69/88 convertito in l. n. 153/88, il diritto spetterebbe unicamente a chi fosse in grado di dimostrare la “vivenza a carico” del minore, cosa che la semplice convivenza con lo stesso non dimostrerebbe.
Secondo la Suprema Corte invece il concetto di “vivenza a carico” non sarebbe da interpretarsi in modo solo formale ed automatico, bensì occorrerebbe concretamente accertare – come accaduto nella fattispecie in esame – se l’ascendente che faccia istanza dell’ANF provveda in modo continuativo e prevalente al mantenimento del minore in oggetto.
Il requisito fondante pertanto non è la convivenza o l’assenza di reddito dei genitori, bensì la dipendenza economica effettiva ed accertata del minore dall’ascendente, quale soggetto richiedente.
Essa va valutata adeguatamente soppesando indici oggettivi quali la stabilità e non precarietà della convivenza con il minore, la provenienza della risorse utilizzate per il mantenimento e la capacità reddituale del soggetto istante.
Nella fattispecie esaminata il nipote conviveva stabilmente con la nonna che disponeva di un adeguato reddito pensionistico e il mantenimento dei genitori del minore era totalmente assente, tanto che la condizione di “vivenza a carico” poteva dirsi totalmente integrata.
Il monito della Corte di legittimità scaturente dalla pronuncia in esame è che la condizione del minore, a fini previdenziali, deve essere interpretata in chiave sostanziale, di tutela effettiva dello stesso e di compiuta analisi sulla realtà economica del nucleo beneficiario del sostentamento, e non in quella meramente formale che si può desumere dalle certificazioni anagrafiche.
Se ne deduce quale corollario che anche l’ascendente può essere titolare di diritto all’ANF qualora sia accertato essere l’unico soggetto che si occupa del sostentamento del minore con lui convivente.
Per “vivenza a carico” in termini giuridici si intende la reale dipendenza economica piuttosto che il mero legame genitoriale.
Il principio di equità sostanziale affermato nella ordinanza n. 28627/25 si adegua ai recenti mutamenti intervenuti nella famiglia, come risulta estrinsecarsi nella nostra società, ove i nuclei risultano sempre più ampliati, anche a livello di solidarietà intergenerazionale e rappresenta un precedente per tutti coloro – siano essi nonni, zii, nipoti o comunque parenti prossimi – che si occupino della cura e mantenimento dei soggetti minorenni, a conferma dell’orientamento volto al privilegio dei rapporti familiari effettivi piuttosto che alla loro forma giuridica.

