IL RIMBORSO ALL’EX CONIUGE PER LE SPESE EFFETTUATE PER I BISOGNI DELLA FAMIGLIA
27/12/2024RILEVANZA DELLA FAMIGLIA DI FATTO E DOVERI DI ASSISTENZA FRA EX CONVIVENTI
05/01/2025Secondo il dispositivo dell’art. 337 septies c.c. “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore di figli minori”.
A dispetto della lettera della legge, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di delimitare l’ambito di tale estensione, reinterpretando la disposizione indicata alla luce dei principi generali dell’ordinamento propri degli istituti tutelanti le persone con disabilità e coordinandola con essi.
Con la ordinanza n. 2670/2023 la Corte di Cassazione ha infatti chiarito, “che non tutte le statuizioni afferenti ai figli minori” come si evincerebbe dal contenuto del primo comma dell’art. 337 septies c.c., “siano applicabili automaticamente ai figli maggiorenni portatori di handicap grave e che la predetta norma sia dettata solo per la regolamentazione di rapporti di natura patrimoniale, come si evincerebbe dal contenuto del primo comma dell’art. 337 septies cod. civ.”.
Il I comma del citato articolo stabilisce che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico…” e solo poi, con il II comma, estende tale equiparazione valevole sul piano della tutela economica e della cura ai maggiori di età portatori di handicap grave, ma nulla dispone riguardo all’automatica equiparazione, in particolare, sul piano dell’affidamento.
Gli Ermellini hanno precisato nell’ordinanza richiamata che “la categoria di portatori di handicap grave comprende anche portatori di handicap solo fisico e che quindi l’applicazione indiscriminata sia delle norme sull’affidamento, sia di quelle sul mantenimento previste per i minori, finirebbe per produrre risultati paradossali e anzi profondamente discriminatori nei confronti dei figli maggiorenni disabili che conservino pienamente integra la propria capacità di intendere e di volere”.
La Corte Suprema rinviene “l’intento proprio del legislatore di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge”… per cui il diritto di visita del genitore non collocatario è considerato, in coordinamento con le norme poste dall’ordinamento a tutela della persona con disabilità, un vero e proprio ”dovere di partecipazione e condivisione dell’assistenza e delle cure del figlio”.
Rispetto alla, apparentemente generale, estensione operata dal II comma dell’art. 337 septies c.c., quindi, “trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non quelle sull’affidamento, condiviso od esclusivo”.