RILEVANZA DELLA FAMIGLIA DI FATTO E DOVERI DI ASSISTENZA FRA EX CONVIVENTI
05/01/2025DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI ANCHE ALLO STRANIERO CHE NON PROVA L’INGRESSO DEL FIGLIO
23/01/2025In sede di separazione, divorzio o cessazione della convivenza fra partners con prole il giudice adotta i provvedimenti in favore dei minori in base alla rispondenza al loro primario interesse.
Fra i diritti che il legislatore ha riconosciuto, ritenendoli meritevoli di tutela per la prole, ancor prima che per i genitori, c’è quello alla bigenitorialità, in base al quale legalmente si presume fino a prova contraria che il minore abbia il diritto di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, ancorché questi ultimi cessino la convivenza fra loro.
E’ quindi stato ritenuto legislativamente importante che entrambi i genitori siano coinvolti attivamente nella vita dei figli, indipendentemente dallo stato relazionale tra loro.
L’art. 337 ter c.c. prevede che “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
L’affidamento condiviso è quindi di norma da preferire, mentre gli altri regimi di affidamento dei minori si applicano in casi eccezionali, ovverosia nei casi in cui l’affidamento condiviso, in concreto, non rispecchi l’interesse della prole. In questi casi, assunte prima tutte le prove necessarie, il diritto alla bigenitorialità può essere disatteso con provvedimento motivato.
Un esempio di non applicazione del principio di bigenitorialità in nome del preminente interesse del figlio, nonostante la bigenitorialità di norma si configuri come tutelante per esso, si ritrova nella pronuncia della Cassazione Civile n. 26697/2023 ove la madre della figlia minore di una coppia di ex conviventi è stata ritenuta genitore maggiormente idoneo ad assolvere ai fondamentali compiti di cura e tutela nei confronti della minore ed autorizzata dal Giudicante a trasferirsi e a risiedere con lei nel paese di origine, Israele.
Ivi la genitrice aveva reperito per sé proficua attività lavorativa e poteva contare sul supporto della propria rete parentale di origine. Ciò, unito al fatto che le perizie svolte dai consulenti mostravano che la minore la vedeva come punto di riferimento fondamentale, ha indotto il Giudicante a sacrificare – nella fattispecie – il diritto alla bigenitorialità della piccola e anche del padre, al quale è stato comunque offerto ampio diritto di frequentazione in Italia durante le ferie scolastiche.
Altro esempio che sovente costituisce motivo di deroga al principio di bigenitorialità da parte dei giudici di merito è quando si riscontri e si accerti (e l’accertamento può dirsi legittimo solo dopo avere adeguatamente indagato sui motivi del rifiuto opposto dal figlio alla frequentazione del genitore c.d. alienato: v. sul punto la pronuncia n. 6961/2022 della Corte Suprema), una PAS o sindrome di alienazione parentale, ovverosia quando vi siano da parte di uno dei genitori condotte dirette ad alienare moralmente o materialmente la prole dall’altro genitore e ciò in quanto una componente chiave nella valutazione dei criteri di idoneità genitoriale è la capacità dei genitori di mantenere e proteggere il rapporto dei/l figli/o con l’altro genitore.