L’ISCRIZIONE A SITI D’INCONTRI VIOLA L’OBBLIGO DI FEDELTA’ E PUO’ CAUSARE ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
10/11/2024SULL’AMMISSIBILITA’ DELLLA DOMANDA DI DIVORZIO NEL PROCEDIMENTO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
21/11/2024Nuove forme di tutela e garanzia assistono, a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, l’inadempimento delle obbligazioni di mantenimento del coniuge e/o genitore economicamente più debole e della prole da parte dell’altro dopo la cessazione della convivenza.
Trattasi degli artt. 473 bis. 36 e .37 introdotti dal d.lgs. n. 149/22.
La tutela era prima prevista solo giudizialmente in sede di separazione e controversie fra ex partners genitori di prole minore per esercitare, rispettivamente, il diritto previsto all’art. 156 c.c. e agli artt. 337 bis e ter c.c..
In sede divorzile con l’art. 8 co. 1 l. n. 898/70 era prevista la possibilità per il coniuge debole e/o genitore beneficiario dell’assegno per la prole di richiedere ed ottenere dal tribunale idonea garanzia reale o personale dal coniuge/genitore obbligato a tali corresponsioni in caso di pericolo che lo stesso potesse sottrarsi alle obbligazioni previste agli artt. 5 e 6 l. div. rispettivamente a tutela dell’ex coniuge e dei figli.
Il rimedio dell’ordine di pagamento diretto del terzo debitore di somme al coniuge/genitore inadempiente era invece già stata prevista, solo in sede di divorzio, come esercitabile anche in via diretta e stragiudiziale (art. 8 l. n. 898/70 comma 6), sebbene prima entro il limite quantitativo previsto di “non oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli emolumenti e degli oneri accessori”.
Sul punto della necessità del “periculum in mora” in caso di apposizione e mantenimento di ipoteca giudiziale per il mancato adempimento delle obbligazioni di mantenimento in materia familiare è intervenuta la pronuncia n. 1076 del 16-1-2023 della Corte di Cassazione a precisare che il puntuale adempimento degli obblighi di mantenimento scaturenti dalla separazione dal divorzio determinerebbe il venire meno del presupposto per la garanzia ipotecaria prevista ad hoc in materia familiare e determinerebbe il diritto dell’adempiente alla sua cancellazione.
La precisazione si era resa necessaria posto che una pronuncia di merito (Corte di Appello di Milano del 2020) aveva sostenuto che l’ipoteca giudiziale ex art. 156 c.c e art. 8 co 2 l. n. 898/70 fosse uno strumento di garanzia preventiva attivabile unicamente e immediatamente all’emissione di un provvedimento giudiziale di cui all’art. 2818 c.c. senza necessità di ulteriori requisiti, negando quindi “l’estensione analogica del presupposto del periculum anche all’ipotesi di riconoscimento dell’assegno divorzile ax art. 8 l. n. 898/70”.
La disciplina di tali tutele e garanzie nei casi di inadempimento alle obbligazioni di mantenimento è ora prevista all’art. 473 bis.36 c.p.c. che stabilisce che “i provvedimenti anche se temporanei in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l’ipoteca giudiziale”.
Vi è poi la previsione al successivo art. 473 bis. 37 c.p.c. della possibilità di richiedere ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di danaro al soggetto obbligato, ma inadempiente, il versamento diretto al beneficiario delle somme dovute.
La finalità dell’applicazione dell’art. 473 bis. 37 c.p.c. rispetto alla precedente normativa è quella di unificare le sopra viste discipline previste in tale materia per il creditore per ottenere il pagamento dei contributi al mantenimento in via stragiudiziale con modalità diretta ad opera del terzo.
Occorrerà mettere in mora il debitore e, in caso di inadempimento dello stesso protratto per 30 gg., notificare al terzo il titolo esecutivo in cui è stabilita la misura dell’assegno con richiesta di versare direttamente al beneficiario le somme dovute, comunicandolo altresì al debitore inadempiente.
Si tratta di una tutela preventiva, non diretta quindi al recupero degli arretrati quanto alla prevenzione dei futuri inadempimenti dell’obbligato e ha una portata innovativa soprattutto laddove prevede che ove il terzo non provveda il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.
Inoltre il debitore che sia stato precedentemente già sottoposto ad altri pignoramenti vedrà il giudice dell’esecuzione provvedere alle loro graduazioni secondo i rispettivi privilegi, quindi secondo la natura e finalità dell’assegno, verosimilmente riconoscergli quelle alimentari.
E’ infine venuto meno il limite legislativo previsto – riguardo al quantum – per cui il debitore non era tenuto a corrispondere oltre una metà delle somme dovute comprensive degli assegni ed emolumenti accessori, essendo invece ora il credito da provvedimento potenzialmente attribuibile per intero oppure contemperando le esigenze del debitore con quelle della tutela del credito, sempre in considerazione della natura e finalità alimentari di quest’ultimo.