ASSEGNO DIVORZILE: DESUMIBILE IL CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNE
05/06/2025La Corte Costituzionale aveva riconosciuto in sede di liquidazione dell’impresa familiare l’estensione di tutela al partner di fatto, con conseguente riconoscimento dei suoi diritti nella sentenza n. 148/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis comma III c.c. nella parte in cui non prevedeva la partecipazione del convivente di fatto all’impresa familiare garantendogli i medesimi diritti e tutele di coniuge parenti ed affini.
Il principio è stato ora ribadito dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11661/2025 depositata il 4 maggio 2025, conclusiva della vicenda avviata davanti alla Consulta con l’ordinanza interlocutoria n. 1900/2024, e si applica anche alle coppie di fatto la cui convivenza si sia interrotta prima dell’avvento della legge c.d. “Cirinnà”, che ha regolato i diritti dei conviventi more uxorio nel 2016.
L’applicazione di detta tutela alle partnership temporalmente precedenti, che era stata esclusa dai giudici di merito in virtù del principio di irretroattività delle norme giuridiche, è stata invece estesa anche a queste ultime, in quanto quest’ultimo principio risulta reinterpretato secondo criteri di ragionevolezza e giustizia costituzionalmente orientata.
La Sezione Lavoro del Tribunale marchigiano, che aveva dato il “la” alla vicenda, aveva rilevato come la disciplina dell’impresa familiare applicata alla sola famiglia legittima si ponesse oramai in contrasto con il nuovo contesto sociale e l’evoluzione giurisprudenziale in materia di convivenza, testimoniata dall’introduzione dell’art. 230-ter, che riconosce al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera nell’impresa del partner una partecipazione agli utili, ai beni acquistati e agli incrementi aziendali.
La Costituzione aveva già più volte rilevato il valore della convivenza di fatto nella tutela di altri diritti fondamentali dell’individuo, quali la salute e l’abitazione, e pertanto l’esclusione della tutela del partner in sede di liquidazione dell’impresa familiare si poneva in contrasto almeno con gli artt. 2 e 3 Cost., oltre che con la giurisprudenza dell’unione e della CEDU, con conseguente rimessione della decisione alle SS.UU. della Cassazione.
Con la pronuncia n. 11661/2025 le Sezioni Unite si sono adeguate ad una ricostruzione costituzionalmente orientata della disciplina dell’impresa familiare includendo il partner di fatto, e la sua tutela patrimoniale fondata sul suo effettivo e continuativo contributo all’attività economica dell’altro convivente, tra i destinatari dei proventi della liquidazione.