IL MANTENIMENTO CONSEGUENTE ALLO SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI
05/11/2024L’IPOTECA GIUDIZIALE A TUTELA DEI CREDITI DI MANTENIMENTO RICHIEDE IL PERICOLO DI INADEMPIMENTO
17/11/2024Quando la convivenza fra i coniugi diviene intollerabile per responsabilità di uno dei due, l’altro può rivolgersi al Tribunale domandando che la separazione sia pronunciata con addebito.
I motivi di addebito della separazione sono riconnessi alla violazione delle prescrizioni degli artt. 143 e 147 c.c., cioè dei doveri assunti dai coniugi con il matrimonio (fedeltà, coabitazione, reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, mantenimento, educazione ed istruzione dei figli).
Prendendo il caso della violazione del dovere di fedeltà, l’addebito può esserne la conseguenza e comportare l’imputazione della responsabilità al coniuge infedele per aver determinato la fine del legame coniugale ai sensi dell’art. 151 c.c. II comma.
Nella giurisprudenza più risalente per potersi pronunciare l’addebito per infedeltà occorreva che quest’ultima si fosse concretata in un adulterio.
Nell’evoluzione giurisprudenziale più recente è sufficiente che il coniuge ponga in essere un comportamento idoneo ad incrinare la fiducia tra i membri della coppia e a cagionare il venire meno dell’affezione tra i coniugi.
In Cass. Civ. n. 9384/2018 si legge che “La ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet è circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.
E’ stato ritenuto sufficiente il “plausibile sospetto di infedeltà”, anche se non si sostanzia in un adulterio, “che comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge” (Cass. Civ. Ord. n. 16822/2022).
Il comportamento infedele nel senso sopra precisato è stato rinvenuto nella mera iscrizione a siti internet diretti a promuovere incontri online, in quanto evidenziante l’intenzione di uno dei membri della coppia coniugale di cercare compagnia al di fuori della coppia stessa, all’insaputa o meno, dell’altro. E ciò a prescindere che poi il coniuge iscritto abbia o meno fatto nuove conoscenze e intrattenuto effettivamente conversazioni online.
Sempre sul tema la pronuncia n. 3879/2020 ha ritenuto, a maggior ragione, che “i pagamenti sui sito di incontri possono provare l’addebito della separazione”.
In ogni caso, quale che sia il comportamento colposo assunto in violazione del dovere di fedeltà, per causare addebito esso deve avere efficacia causale della fine dell’unione matrimoniale, ossia costituire la causa esclusiva della assunta determinazione di separarsi.
La medesima condotta colposa, viceversa, non può costituire causa di addebito se viene posta in essere quando la coppia matrimoniale sia già da tempo in crisi e di quest’ultima tale comportamento di infedeltà costituisca l’evidenza in quanto in tal caso non si può sostenere che l’infedeltà commessa dall’uno e scoperta dall’altro sia stata l’esclusiva condotta che abbia incrinato l’affezione tra i coniugi e abbia determinato l’intenzione di separarsi.
La pronuncia di addebito non è previsto abbia conseguenze sul piano economico. Eccezionalmente, se l’atto di infedeltà sia reso pubblico oppure si concreti con modalità che ledano onore e reputazione dell’altro coniuge può essere stabilito, a favore del coniuge leso e a carico del coniuge infedele, un assegno a titolo di risarcimento del danno.
In conseguenza del pronunciato addebito, si perde il diritto al proprio mantenimento e i propri diritti di succedere all’altro coniuge in caso di morte di questi.