IL FIGLIO ADULTO CHE SI SPOSA E RESTA IN CASA CON IL COLLOCATARIO VA MANTENUTO ?
01/03/2026L’art. 156 c.c. prevede che il giudice pronunciando la separazione stabilisce a vantaggio del coniuge, cui essa non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri, con liquidazione dell’entità di tale corresponsione in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Più volte la Corte di Cassazione ha ribadito che non deve farsi meramente riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle parti, ma altresì alla composizione del patrimonio, alla capacità lavorativa residua, alla provenienza delle risorse economiche durante il coniugio e che per fare emergere la reale condizione delle parti sul piano economico-patrimoniale è legittimo anche l’utilizzo da parte del Giudicante di presunzioni logiche e/o di mezzi istruttori d’ufficio, quali le indagini della Guardia di finanza.
Occorre comunque effettuare una valutazione ragionevole ed attendibile delle condizioni economico-patrimoniali delle parti al fine di garantire l’equità dell’assegno e tutelare l’equilibrio economico post separativo tra le parti, anche andando oltre e superando le risultanze dei dati ufficiali dichiarati (Cass. Civ. n. 11611/2025 del 3 maggio 2025).
In particolare, sono da accertarsi secondo la Suprema Corte anche altri elementi apprezzabili in termini economici, diversi dal mero reddito dell’onerato, in quanto suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un patrimonio consistente, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita agiato e connotato da lussi, idoneo far intendere la presenza di redditi occultati al fisco da indagarsi attraverso polizia tributaria e/o accertarsi tramite una consulenza tecnica d’ufficio.
La qualifica di coniuge economicamente debole, avente diritto ad un assegno ex art. 156 c.c., non è però riservata al solo coniuge che al momento della pronuncia di separazione sia privo di attività lavorativa e carente di colpa nell’esserlo.
La Suprema Corte nell’ordinanza n. 30119 del 22 novembre 2024, confermata dalla ordinanza n. 3551 dell’11 febbraio 2025, ha stabilito che il dovere di assistenza materiale persiste anche in caso di separazione tra i coniugi.
Nella fattispecie del 2024 il marito aveva eccepito a contrario della conferma del riconosciuto assegno in sede di legittimità che mancasse il requisito della non autosufficienza economica della moglie, in quanto la stessa aveva sempre lavorato ma, ciò nonostante, ella avesse ottenuto dai giudici di merito il citato assegno sulla base della disparità economica tra le parti.
Sostengono gli Ermellini che i redditi adeguati cui va rapportato l’assegno ex art. 156 c.c. in sede separativa sono quelli del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, permanendo attuale contestualmente alla mera sospensione di taluni obblighi ex art. 143 c.c., il dovere di assistenza materiale.
Tale dovere -secondo la Suprema Corte – ha una consistenza diversa dalla solidarietà coniugale, invocabile in sede divorzile quale presupposto per l’assegno di divorzio. Non vi è pertanto, per il coniuge richiedente l’assegno di separazione per sé, la necessità di dimostrare, come invece accade nella successiva sede di scioglimento del vincolo, l’impossibilità di procurarsi mezzi propri.
Anche se è necessario per il giudice tenere conto dell’effetto economico negativo che, fisiologicamente, la separazione comporta nella gestione del ménage familiare.

