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10/10/2024La Corte di Cassazione ridefinisce i parametri in base ai quali viene valutata l’autosufficienza economica dei figli maggiorenni, arricchendo di nuovi, aggiuntivi, criteri l’indagine da effettuarsi ai fini del suo accertamento.
Nella ordinanza n. 24391/2024 gli Ermellini precisano infatti come non sia più sufficiente valutare se per il maggiore di età sia o meno in condizione di reperire un’occupazione.
Occorre necessariamente effettuare due valutazioni ulteriori inerenti: a) le condizioni del mercato del lavoro; b) le prospettive future del figlio.
Valutare necessariamente anche le condizioni del mercato del lavoro significa che ora non è più sufficiente che un figlio sia genericamente in condizione di poter lavorare, occorre anche nel territorio vi siano concrete opportunità lavorative. Vale a dire che occorre verificare se il figlio, pur avendo maturato un’adeguata formazione per inserirsi nel mercato del lavoro, non vi riesca ugualmente per fattori esterni indipendenti dalla sua volontà. In tale ultimo caso infatti l’obbligo di mantenerlo potrebbe persistere.
Verificare quali siano le prospettive future del figlio significa, invece, che non un’occupazione lavorativa qualsiasi è sufficiente sia reperita dal figlio maggiore di età, ma per interrompere l’obbligo di mantenerlo occorre che tale occupazione gli garantisca una prospettiva di stabilità e adeguatezza del reddito percepito, che va rapportato al tenore di vita che fino a quel momento ha goduto. L’obbligo di mantenimento potrebbe quindi perdurare anche nel caso in cui l’attività lavorativa reperita sia insufficiente a garantirgli un livello di vita dignitoso.
Questa pronuncia si pone sulla scia di pronunce precedenti (v. Cass. Civ. n. 17183/2020), la quale già aveva affermato che il concetto di “autosufficienza economica” è “un fatto complesso che non può essere risolto con criteri rigidi e predeterminati”, dovendo invece essere valutato caso per caso.
Le conseguenze pratiche della recente pronuncia della Corte di legittimità sono di non poco conto, in quanto accrescendo l’oggetto di accertamento, acuiscono la complessità dell’indagine e allargano i margini di discrezionalità dei giudicanti.
Per ogni singola fattispecie concreta, pertanto, si dovrà ora operare un più approfondito esame, anche in base agli ulteriori elementi sopra indicati, affinché siano di volta in volta contemperate le esigenze dei figli con quelle dei genitori.
Si ricorda sul punto che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento sarà a carico del richiedente l’assegno, in applicazione della c.d. funzione educativa del mantenimento, per cui il figlio deve attivarsi nella ricerca di un’occupazione contemperando le sue aspirazioni con il mercato del lavoro e con le condizioni economiche dei genitori.