LA CONSULTA PARIFICA I CONVIVENTI AI CONIUGI QUANTO ALLA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE
17/03/2026Il Giudice chiamato a decidere sulla modifica delle condizioni di separazione ha un oggetto di indagine diverso rispetto a quello della separazione.
Mentre quest’ultimo è tenuto a procedere alla previa comparazione dei redditi e delle condizioni patrimoniali delle parti, per poi definirne un equilibrato assetto post interruzione della convivenza, il Giudice della revisione deve unicamente accertare se vi siano o meno fatti nuovi rilevanti al punto tale da incidere significativamente su detto assetto, già intercorrente fra le parti dal momento della definizione pattizia o giudiziale, esitata nella pronuncia di separazione.
Si accenna ad una fattispecie, che fornisce esempio concreto e conferma quanto sopra, richiamando per sommi capi quanto statuito dalla Corte di Cassazione Civile nella pronuncia n. 6176 del 17 marzo 2026.
La vicenda origina dall’istanza di modifica delle condizioni presentata da una moglie e madre separata consensualmente che domandava in sede di revisione l’assegnazione della casa coniugale del marito e padre proprietario della stessa, dopo essere rimasta in tale abitazione con i figli per sette anni, l’aumento dell’assegno per questi ultimi e la restituzione degli assegni familiari percepiti dal padre in tale periodo.
In realtà, gli accordi di separazione intervenuti inter partes prevedevano che ella avrebbe dovuto rilasciare l’immobile del marito dopo otto mesi e che, al momento del rilascio, il marito le avrebbe riconosciuto un significativo aumento di assegno. Ma ciò non era, nei fatti, accaduto ed ella era rimasta a vivere nell’immobile del marito con la prole per un cospicuo e significativo lasso di tempo, senza che lo stesso assumesse nelle more alcuna iniziativa giudiziaria a propria tutela per rientrare nel possesso dell’immobile.
Il Tribunale rigettava il ricorso della moglie, che ricorreva in appello. La Corte d’Appello di Palermo riformava la pronuncia del Giudice di primo grado e accoglieva l’istanza di assegnazione della appellante, rilevando come la permanenza prolungata di quest’ultima nell’immobile per sette anni costituisse di per sé elemento sopravvenuto idoneo a fondare la richiesta di modifica.
Di converso riduceva l’assegno di mantenimento per la prole, tenendo conto dell’assegnazione della casa come utilità economicamente apprezzabile e del fatto che il padre non percepisse l’assegno unico.
Il marito e padre ricorreva, invano, per Cassazione. La Suprema Corte rilevava infatti che la correttezza della pronuncia di secondo grado adottata dalla Corte distrettuale siciliana si fondava sull’articolo 156 comma 7 c.c. che enuncia: “Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti”.
Tali motivi devono essere accertati secondo criteri oggettivi, secondo consolidata giurisprudenza, e consistere in fatti nuovi sopravvenuti che modificano la situazione sulla quale si erano fondati gli accordi/a sentenza separativi/a.
Nella fattispecie, gli accordi prevedevano condizioni strettamente interconnesse, tali per cui al rilascio dell’immobile coniugale sarebbe dovuto conseguire l’aumento di assegno per la prole. Il mancato rilascio ha secondo gli Ermellini spezzato l’equilibrio sinallagmatico previsto e la successiva permanenza per sette anni della moglie e madre in casa con i figli ha determinato un radicamento progressivo e consolidato dei minori in tale contesto di vita.
Con la pronuncia n. 6176/2026 la Corte di legittimità ha rilevato la correttezza dell’iter seguito per giungere alla propria pronuncia dal Giudice del gravame, il quale si era limitato a fare un accenno al fatto che i redditi dei coniugi erano rimasti sostanzialmente invariati – e non aveva proceduto, come richiesto infondatamente dal marito, ad una nuova e approfondita istruttoria atta a comparare anche in sede di modifica i redditi e le condizioni patrimoniali delle parti.
La Corte d’Appello aveva però contestualmente rimodulato la misura dell’assegno a carico dell’obbligato, riducendolo, tenendo conto sia della disposta assegnazione alla moglie della casa, il valore della cui utilità era da considerarsi nella decisione, sia della circostanza della perdita dell’assegno unico in capo al padre.

