MATRIMONI SAME-SEX: OBBLIGO DI TRASCRIZIONE NEGLI ALTRI PAESI MEMBRI UE
01/12/2025Dopo il verificarsi di una crisi familiare che si è all’esito rivelata insanabile gli ex partners spesso si trovano ad affrontare tematiche relative alle restituzioni di esborsi o elargizioni in natura e/o danaro effettuate l’uno nei confronti dell’altro in costanza di convivenza.
La giurisprudenza si è non di rado applicata alla risoluzione del quesito relativo all’esistenza o non esistenza di obblighi restitutori nel caso in cui uno dei conviventi abbia versato nei confronti dell’altro somme per miglioramenti dell’abitazione, adibita a casa familiare o comunque in godimento ai membri della famiglia nucleare, in titolarità del secondo.
In particolare, è stato stabilito che l’ex coniuge che nel corso della vita matrimoniale abbia provveduto a sue spese ad eseguire migliorie e/o ampliamenti dell’immobile coniugale intestato all’altro o in godimento al nucleo familiare, vanta esclusivamente un diritto personale di godimento di natura atipica, quale componente del nucleo familiare e fintanto che la convivenza perduri, poiché fondato sull’esistenza di una unione familiare.
La posizione giuridica del convivente o coniuge non proprietario è quella di chi vanta un diritto di detenzione qualificata, avente titolo in un negozio giuridico di natura familiare.
Il corollario di tale riconosciuto fondamento è che pertanto viene ad essere esclusa in capo al partner non titolare del cespite la qualifica e condizione di possessore dell’immobile e, conseguentemente e coerentemente, non può trovare applicazione in suo favore e tutela, l’art. 1150 c.c. in tema di “riparazioni, miglioramenti e addizioni”, che sancisce il diritto al rimborso, addirittura anche al possessore di mala fede.
Tale articolo infatti non attribuisce alcun diritto all’indennità ivi prevista al detentore, ancorché qualificato, essendo la norma non suscettibile di applicazione analogica in quanto norma di natura eccezionale. Per il medesimo motivo alcun rimborso dovrà essere riconosciuto ed effettuato a favore del partner che tali migliorie, addizioni o riparazioni abbia posto in essere.
L’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, in ordine all’esclusione del diritto di possesso o compossesso in capo all’ex coniuge e quindi della rimborsabilità delle spese dal medesimo sostenute per l’immobile dell’altro cessata la convivenza, è stato di recente riconfermato anche dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28443/2025 del 27 ottobre 2025.

