IL TRASFERIMENTO DEL MINORE DALLA CASA FAMILIARE ATTUATO DA UNO DEI GENITORI SENZA IL CONSENSO DELL’ALTRO
21/07/2024TUTELA DELLA BIGENITORIALITA’ E TRASFERIMENTO DELLA PROLE
29/07/2024L’inadempimento alle obbligazioni di mantenimento del coniuge economicamente più debole e della prole da parte dell’altro coniuge dopo la cessazione della convivenza matrimoniale sono state dotate, per effetto e in conseguenza dell’attuale riforma Cartabia, di nuove forme di tutela e garanzia.
Da una tutela, prevista solo giudizialmente, per esercitare il diritto previsto all’art. 156 c.c. o agli artt. 337 bis e ter c.c., si era già passati con l’art. 8 co. 1 l. n. 898/70 alla possibilità per il coniuge debole e/o genitore beneficiario dell’assegno per la prole di richiedere ed ottenere dal tribunale idonea garanzia reale o personale dal coniuge obbligato a tali corresponsioni se esista il pericolo che lo stesso possa sottrarsi alle obbligazione previste agli artt. 5 e 6 l. div. previsti rispettivamente a tutela dell’ex coniuge e dei figli.
Tale possibilità era esercitabile in sede di divorzio anche in via diretta e stragiudiziale (art. 8 l. n. 898/70 comma 6), ma entro il limite previsto di “non oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli emolumenti e degli oneri accessori.
Quest’ultimo articolo risulta abrogato dall’entrata in vigore del d.lgs. 10-10-2022 n. 149 e s.s. modificazioni (c.d. legge di riforma Cartabia), il quale ha previsto l’entrata in vigore del nuovo procedimento in materia di famiglia all’art. 473 bis s.s. c.p.c. dal 28-2-2023 e ha – sul punto – previsto un’apposita disciplina che va a sostituire la tutela prima esaminate.
La disciplina di tali tutele e garanzie nei casi di inadempimento alle obbligazioni di mantenimento è ora prevista all’art. 473 bis. 37 c.p.c.
La finalità dell’applicazione dell’art. 473 bis. 37 c.p.c. rispetto alla precedente normativa è quella di unificare le discipline previste in tale materia per il creditore per ottenere il pagamento dei contributi al mantenimento in via stragiudiziale con modalità diretta ad opera del terzo.
Occorrerà per prima cosa mettere in mora il debitore inadempiente e in caso di inadempimento dello stesso protratto per 30 gg. notificare al terzo il titolo esecutivo in cui è stabilita la misura dell’assegno con richiesta di versare direttamente al beneficiario le somme dovute comunicandolo altresì al debitore inadempiente.
Si tratta di una tutela preventiva, non diretta quindi al recupero degli arretrati quanto alla prevenzione dei futuri inadempimenti dell’obbligato.
Ma la nuova normativa ha una portata innovativa soprattutto laddove prevede che ove il terzo non provveda il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.
E laddove prevede che il debitore è stato precedentemente già sottoposto ad altri pignoramenti sarà il giudice dell’esecuzione a provvedere alle loro graduazioni secondo i rispettivi privilegi, quindi secondo la natura e finalità dell’assegno, verosimilmente riconoscendogli quelle alimentari.
Altra importante innovazione è costituita dal mancato richiamo attuale, da parte dell’art. 473 bis. 37 c.p.c., a quanto era previsto dall’art. 8 comma 6 l. 898/70 e cioè il limite legislativo previsto secondo cui il debitore non era tenuto a corrispondere oltre una metà delle somme dovute comprensive degli assegni ed emolumenti accessori.
Ne consegue che in assenza di tale limite di legge sarà il Giudice a valutare il quantum da riconoscere, contemperando le esigenze del debitore con quelle della tutela del credito, sempre in considerazione della natura e finalità alimentari di quest’ultimo.