DECADENZA DALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE E PROVA DEL GRAVE PREGIUDIZIO AL MINORE
15/02/2026La responsabilità genitoriale che deriva dall’aver generato figli e che obbliga entrambi i genitori a mantenerli educarli istruirli ed assisterli moralmente ex artt. 147, 148, 315 et 316 c.c. è esercitata di comune accordo fra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di figli stessi.
In primis pertanto l’onere del loro mantenimento grava integralmente.
Da ciò discende che quando si verifichi che uno dei due genitori non vi adempia, l’altro è tenuto a sopportare in toto il dovere anche per l’altro, in quanto l’obbligo scaturisce dallo stesso rapporto di filiazione.
La questione si complica allorché nemmeno l’altro sia in grado di sopperire, per intero o anche solo parzialmente, al dovere di mantenimento dei propri figli.
Solo quando i genitori, chiamati per primi e per ciò responsabili in quanto tali, non ne abbiano i mezzi sufficienti, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari, affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli (148 c.c.) gli altri ascendenti legittimi o naturali, seguendo l’ordine di prossimità (ad es. i genitori dei genitori, i nonni dei genitori ecc.)
Per questo motivo si parla di “obbligazione e responsabilità sussidiaria”, posto che interviene e può essere sancita solo ed unicamente se ricorrano alcune condizioni così individuate:
1) quando uno dei genitori sia reiteratamente inadempiente 2) quando l’altro, lasciato solo ad adempiere per entrambi, risulti carente delle risorse necessarie a mantenere da solo la prole in via esaustiva 3) se il genitore tenuto a provvedere per due abbia almeno prima cercato, pur senza successo, di ripetere la parte di mantenimento cui era tenuto il genitore inadempiente (v. Cass. Civ. n. 2945 del 10 febbraio 2026 in cui la Corte specifica che il fatto che il padre fosse stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale non esentava la madre dalla sua previa escussione); 4) se, previa valutazione della loro capacità economico-patrimoniale, gli ascendenti, da dichiararsi responsabili dell’obbligo sussidiario, possano erogare il mantenimento in ausilio del genitore privo di mezzi idonei.
Altro punto da sottolineare è che vengono sottoposti a tale previa verifica, partendo dal grado più vicino, gli ascendenti di entrambi i rami genitoriali, da parte di padre e da parte di madre, e solo coloro e nella misura in cui sia accertato possano, saranno dichiarati tenuti a corrispondere il mantenimento totale o parziale (v. ordinanza n. 13345/2023 del 16-5-2023).

