L’ASCOLTO DEL MINORE QUALE DIRITTO SOGGETTIVO NELLE CONTROVERSIE DI FAMIGLIA
15/03/2024LA COLLOCAZIONE PARITETICA DELLA PROLE NON COMPORTA AUTOMATICA REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
23/03/2024Quali principi-guida segue il Giudice, in sede di crisi della famiglia e cessazione della convivenza fra i genitori, per liquidare la misura del mantenimento da corrispondersi alla prole?
Innanzi tutto si sottolinea la necessità che non si crei alcuna disparità tra i diritti dei figli allorché la coppia genitoriale era ancora unita e quelli dei figli a seguito della fine dell’unione.
Secondariamente vi è il necessario divieto per i genitori di imporre limiti e privazioni ai figli in ragione del fatto che la coppia si sia frattanto scissa.
Il principio cardine su cui verte la determinazione della misura del dovuto a titolo di mantenimento della prole è comunque quello di proporzionalità ai rispettivi redditi dei genitori, sia nella quantificazione del contributo ordinario sia nella specificazione della percentuale di spese straordinarie da rifondere (v. 337-ter comma quarto c.c. – parzialmente modificato dalla riforma Cartabia ove si prevedeva il ricorso al giudice Tutelare – e, sul punto, v. anche ordinanza 2536/2024 della Corte di Cassazione).
Ciascuno dei genitori quindi deve adempiere ai propri obblighi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità di lavoro professionale e/o casalingo.
Il Giudice deve attenersi ai seguenti parametri-guida per effettuare la liquidazione dell’assegno periodico e determinare correttamente la misura percentuale del contributo in via straordinaria secondo l’art. 337-ter comma quarto c.c.:
– delle attuali esigenze dei/l figli/o;
– del tenore di vita goduto dai/l figli/o in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
– dei tempi di permanenza dei/l figli/o presso ciascun genitore;
– delle risorse economiche di entrambi i genitori;
– della valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ulteriore principio cardine sul quale fa perno la citata normativa in materia è il citato principio di uguaglianza fra tutti i figli, inteso nel senso che i figli di genitori coniugati e/o conviventi fra loro devono essere i medesimi rispetto a quelli dei figli tra genitori separati, divorziati o che abbiano interrotto la pregressa convivenza (c.d. criterio del tenore di vita goduto in costanza di convivenza tra i genitori).
Per tutti i figli infatti vige il diritto di essere mantenuti istruiti educati e moralmente assistiti nel rispetto delle rispettive esigenze, inclinazioni naturali ed aspirazioni, come il più volte citato articolo prescrive, e il Giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa, prendendo atto – solo se non contrari agli interessi dei figli – degli accordi che li riguardino intervenuti fra i genitori.