MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI: NUOVE CONDIZIONI E PROSPETTIVE DA VALUTARE
02/10/2024ACCORDI DI SEPARAZIONE A CONTENUTO ESSENZIALE O EVENTUALE
02/11/2024In caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza fra partners costituenti famiglia di fatto il Tribunale è chiamato a decidere, dopo aver provveduto all’affidamento, sulla collocazione o collocamento dei figli.
Occorre operare una scelta in ordine alla residenza abituale dei/l figli/o che, se non viene presa di comune accordo tra i genitori, deve essere assunta dal giudice.
I figli già dotati di discernimento in ragione della loro età (di 12 anni o anche meno) saranno necessariamente sentiti in merito e dai 14 anni potranno comunicare la loro volontà quando le richieste dei genitori inerenti la loro collocazione siano in contrasto tra loro e il Giudice debba optare per l’una piuttosto che per l’altra.
I figli non ancora dotati di discernimento invece potranno essere sentiti o monitorati tramite approfondimenti a mezzo di ausiliari all’uopo incaricati (consulenti esperti in materia psico-pedagogica o servizi sociali) riguardo a quale genitore appaia più idoneo a rimanere loro accanto in via prevalente prima che il Tribunale assuma la propria decisione di collocarli presso la madre o presso il padre nella residenza ex familiare.
L’art. 337-ter c.c. prevede che “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, che ”le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice”.
“Il criterio fondamentale a cui il Giudice deve attenersi nell’adozione dei provvedimenti riguardanti i figli minori è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale impone di privilegiare, tra più soluzioni eventualmente possibili, quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (v. sentenza Corte di Cass. 18817/2015).
In tema di affidamento e di successiva collocazione della prole infatti il Giudice deve necessariamente operare un giudizio prognostico valutando le capacità di ciascun genitore di crescere ed educare i figli nella nuova situazione creatasi dopo l’interruzione della convivenza basandosi sugli elementi concreti della singola fattispecie.
Inoltre andrà valutato come i genitori hanno svolto il loro ruolo nel passato, la capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a mantenere un assiduo rapporto con i bambini.
Infine saranno da valutarsi le personalità dei genitori, le rispettive consuetudini di vita e l’ambiente sociale e familiare che sono in grado di offrire ai minori (Cass. Civ. 18817/2015).
Ancorché il nostro ordinamento sia stato per anni orientato nel senso di una maternal preference nella collocazione dei minori, tuttavia si rinvengono sempre più pronunce in senso contrario.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 30191/2019 aveva già messo in luce che “il collocamento dei figli presso il padre è preferibile in tutti i casi in cui questi risulti essere in grado di offrire stabilità, sicurezza e continuità al minore”.
Si sta sempre più affermando, in applicazione concreta del generale principio di bigenitorialità previsto dalla l. n. 54/2006, un principio di neutralità del genitore prevalentemente collocatario, potendo essere sia il padre, sia la madre in base al solo preminente interesse del minore e contro ogni automatismo sul punto.