ANCORA SULLA QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALL’EX CONIUGE DIVORZIATO
18/06/2024SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA DI FAMIGLIA: QUANDO SI APPLICA
27/06/2024In sede di regolamentazione della cessazione della convivenza fra coniugi o conviventi con figli non autosufficienti, per assegnazione della casa familiare si intende quel provvedimento che attribuisce un diritto personale di godimento esclusivo dell’immobile che ha costituito il centro degli affetti familiari al genitore che rimanga a vivere all’interno dello stesso con la prole, nell’interesse esclusivo di quest’ultima.
“Il godimento della casa familiare è stabilito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli” secondo il primo comma dell’art. 337 sexies c.c., anche se il destinatario del provvedimento di assegnazione sia, di regola, un genitore, per la precisione quello dei due ritenuto più idoneo ad averli collocati presso di sé.
A tale regola fa eccezione il caso previsto dall’ordinanza n. 6810 del 7 marzo 2023 in cui la Corte di Cassazione ha stabilito che ove ciò risponda maggiormente all’interesse della prole non è esclusa la possibilità di “disporre l’assegnazione della casa familiare ai figli con rotazione dei genitori” all’interno di essa con funzioni di cura ed accudimento.
I presupposti sono l’accordo fra le parti in tal senso e il rapportarsi armonico fra loro degli ex, cioè della coppia genitoriale a seguito dell’interruzione della convivenza, posto che altrimenti sarebbero i figli a dover pagare il prezzo della conflittualità permanente. Risulta evidente infatti come i due genitori dovranno perlomeno incrociarsi fra loro ad ogni turnazione, l’uno per sostituire l’altro nella cura ed accudimento dei figli all’interno della casa ad essi assegnata.
Esaminati i casi di possibile assegnazione della casa coniugale nel panorama legislativo e giurisprudenziale attuale, vediamo ora quali siano i casi di perdita di tale già ottenuta assegnazione.
I casi sono sostanzialmente quattro:
1 – intervenuta indipendenza economica del figlio;
2 – intervenuta indipendenza abitativa del figlio;
3 – mutamento della collocazione del figlio minore;
4 – trasferimento di abitazione del genitore assegnatario unitamente al figlio;
Nello specifico il diritto all’assegnazione viene meno e quest’ultima potrà essere revocata su domanda del genitore interessato:
1. Se il figlio maggiorenne trova lavoro e diventa autosufficiente economicamente, a prescindere dal fatto che permanga nella casa coniugale;
2. Se il figlio muta la propria residenza trasferendosi altrove stabilmente (ad. es. si sposa o va a convivere o si trasferisce per motivi lavorativi), fatta eccezione per il caso in cui il trasferimento avvenga per motivi di studio con ritorno periodico presso la casa familiare, ove lo stesso mantiene la propria residenza.
3. Se il figlio sia stato in sede di separazione o cessazione della convivenza fra partners collocato nella residenza familiare presso uno dei due genitori e, in seguito, anche per decisione del figlio stesso ultraquattordicenne o se dodicenne o comunque capace di discernimento sentito sul punto intenda continuare a vivervi, ma con l’altro genitore, quest’ultimo potrà ottenere il mutamento della collocazione e la conseguente revoca della precedente assegnazione da disporsi poi in proprio favore.
4. Se il figlio unitamente al genitore assegnatario della casa trasferiscano la propria residenza altrove rilasciando la residenza familiare.
Sulla carta esiste anche un quinto caso, quello del matrimonio dell’assegnatario o convivenza di quest’ultimo nella casa coniugale con un nuovo partner. Così è stato previsto dal legislatore, ma fin dal principio le applicazioni giurisprudenziali della previsione dell’art. 337 sexies c.c. sono state sempre ispirate al principio della maggior tutela della prole, in quanto diversamente optando e applicando in ogni caso la previsione di legge si andrebbe a pregiudicare il diritto della prole stessa, la quale perderebbe il diritto a permanere nella casa familiare ogniqualvolta si verifichi il nuovo matrimonio o convivenza del genitore assegnatario.
Di conseguenza la previsione legislativa è rimasta “sulla carta” cioè è stata privata, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, di applicazioni pratiche.