L’ADOZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE NELLE UNIONI CIVILI
15/07/2025Quando è possibile ottenere la revoca dell’assegno divorzile corrisposto all’ex coniuge, nel caso in cui quest’ultimo instauri una nuova relazione stabile con un altro soggetto? E’ necessario per ottenere la modifica delle condizioni e far cessare/ridurre tale assegno che l’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile instauri una nuova convivenza? Detto in in altri termini, quali sono i requisiti necessari e fondanti una richiesta di revisione in tal senso perché essa risulti meritevole di accoglimento?
Come precisato dalle Sezione Unite dalla Cassazione nella sentenza n. 32198 del 5 novembre 2021, la nuova relazione stabile instaurata dal/la beneficiario/a non comporta di per sé, automaticamente, la perdita/ riduzione dell’assegno di divorzio al beneficiario in assenza di apposito procedimento di revisione.
E ciò poiché delle tre componenti richieste perché sia riconosciuto un assegno divorzile, i cui presupposti per l’ottenimento sono specificati dalla Suprema Corte, sempre a Sezioni Unite nella pronuncia n. 18287/2018 potrebbe eventualmente venire meno, in conseguenza di ciò, unicamente quella assistenziale, ma non per forza quella compensativa, né quella perequativa.
In caso di richiesta di revisione dell’assegno divorzile per la ragione sopra indicata, il Giudice deve accertare se in quale misura le circostanze sopravvenute. Come allegate e provate dalle parti nel corso del giudizio, abbiano alterato l’equilibrio economico-patrimoniale valutato in sede di divorzio e, solo in quel caso, revocare o modificare il contributo dovuto all’ex coniuge alla sua nuova situazione successivamente creatasi.
Ma quali sono le circostanze da considerarsi quando sia allegata dall’istante nella domanda di modifica una nuova relazione con caratteri di stabilità dell’ex coniuge con un nuovo partner? In particolare, è necessario che sia instaurata una nuova “convivenza” more uxorio, intesa come un nuovo progetto di vita sentimentale ed economico del coniuge beneficiario con il/la suo/a nuovo/a compagno?
Oppure tale nuovo progetto di vita, che è essenziale venga previamente accertato per addivenire ad una tale modifica, può desumersi anche da altri fattori, pur in assenza di una vera e propria convivenza, intesa come coabitazione fra i due nuovi partners?
In caso di richiesta di revoca/modifica dell’assegno divorzile domandata in base all’allegazione di una nuova relazione del beneficiario assunta come non precaria, ma stabile e duratura, il Giudice dovrà certamente tenere conto dell’eventuale coabitazione fra i due membri della nuova relazione, ma tale requisito ove nei fatti insussistente non è ritenuto essenziale, dovendosi piuttosto valutare ai fini della decisione anche altre circostanze nel loro complesso.
La pronuncia della Cass. Civ. n. 10451/2023 ha precisato espressamente che la stabilità e la durata del legame affettivo per consolidare il quale i due soggetti si sono assunti impegni di assistenza morale e materiale, non li vede necessariamente vincolati da un progetto di convivenza, mentre è necessario che tale progetto di vita – pur non per forza concretatosi in coabitazione stante la molteplicità di forme ora assunta dalle relazioni – comunque esista e garantisca ugualmente solidarietà ed impegno reciproco.
Ciò è stato ribadito anche dall’ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. 13175 del 14 maggio 2024).
Ulteriore esempio di come tale presupposto della coabitazione non sia affatto ritenuto essenziale dall’attuale giurisprudenza è costituito dalla pronuncia n. 12335 del 10-5-2021, la quale ha ritenuto revocabile l’assegno divorzile all’ex coniuge ritenendo comprovato il progetto di vita comune, pur in difetto di coabitazione more uxorio fra il beneficiario e il nuovo partner, dal fatto che quest’ultimo avesse garantito alla nuova compagna con fideiussione a propria firma il pagamento del canone del contratto di locazione, peraltro da lungo tempo in essere.
Ciò per la Corte Suprema è stato ritenuto sintomo di un progetto di vita comune, nel senso assistenziale e solidaristico, e ha cagionato alla ex moglie la perdita dell’assegno divorzile prima versatole dall’ex marito.
L’assegno è stato negato alla donna non tanto per la sua autosufficienza economica, pur ritenuta sussistente, bensì in ragione del fatto che l’instaurazione di una nuova relazione stabile con un nuovo progetto di vita comune con altri aveva reciso ogni connessione con il pregresso tenore e modello di vita preesistente con l’ex coniuge.
Gli Ermellini hanno precisato che “la coabitazione, all’interno dell’elemento oggettivo della convivenza è quindi abitualmente un dato recessivo. Esso deve essere inteso come semplice indizio o elemento presuntivo della esistenza di una convivenza di fatto, da considerare unitariamente agli altri elementi allegati e provati e non come elemento essenziale di essa, la cui eventuale mancanza, di per sé, possa legittimamente portare ad escludere l’esistenza di una convivenza (Cass. Civ. n. 9178 del 13-4-2018).
“Non può confondersi il concetto di coabitazione quotidiana con il concetto di convivenza more uxorio nell’accezione”… “di libera formazione di un nuovo progetto di vita, costante, stabile e continuativo fra due persone, che è quello che soltanto rileva ai fini della revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile” (V. Cass. Civ. n. 28915 del 12-12-2020).