I DIRITTI DEL GENITORE SOCCOMBONO DAVANTI ALLA PREMINENTE TUTELA DEL MINORE
31/08/2025ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL GENITORE CONVIVENTE CON FIGLIO DISABILE ANCHE SE MAGGIORENNE
04/09/2025Le spese straordinarie sono le corresponsioni che in seguito a separazione, divorzio, cessazione della convivenza fra partners, vengono normalmente effettuate per intero dal genitore collocatario della prole e a lui rifuse a posteriori dall’altro genitore nella misura percentuale pattuita o stabilita dal tribunale o comunque i pagamenti effettuati direttamente pro-quota in detta misura da ciascuno dei due genitori per le esigenze e necessità dei loro figli.
Sulla base della interpretazione della Suprema Corte (v. fra tutte pronuncia n. 7169/2024) sono spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Sono quelle spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà e che perciò richiedono per la loro azionabilità, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.
Pertanto le spese scolastiche, medico-specialistiche e per attività sportive che possano definirsi sopravvenute, nel senso di imprevedibili quanto al loro ipotetico verificarsi ed imponderabili quanto alla previsione del loro eventuale costo al momento in cui sono sorte le determinazioni dei contributi, rientrano tra le spese straordinarie.
Il descritto principio di diritto si basa su ed è stato estrapolato dalla premessa secondo cui la prevedibilità e ponderabilità, in concreto e nell’attualità, della spesa va riferita al tempo della determinazione del contributo e senza dubbio non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell’assegno perché suscettibili di verificazione, ipotetica, molti anni dopo (come la frequentazione dell’università o la scuola-guida di un bambino) e dunque prive del requisito dell’attualità.
Nella pronuncia n. 22522/2025 del 4-8-2025 la Corte di legittimità ha comunque ritenuto non necessario l’esperimento di azione di accertamento della debenza di tali spese, sostenendone un possibile recupero solo azionando il titolo esecutivo che le prevede.
Gli Ermellini le distinguono tra necessitanti di un preventivo accordo o indipendenti da esso.
L’altro genitore è ammesso a contestarle, nel primo caso per difetto di tale accordo, o, in ogni caso, ritenendo gli esborsi non riconducibili a spese necessarie o perché siano stati mal individuati i bisogni del minore.
Quanto al secondo caso, il recupero coattivo sulla base dell’atto di precetto è possibile allorché si verifichino i seguenti presupposti:
– devono essere esborsi determinabili, ossia spese che al momento della loro previsione risultassero prevedibili ed indeterminate solo nel quando e nel quantum;
– devono risultare dal precetto non nel senso che debbano essere ivi trascritte, ma almeno allegate/documentate o quantomeno offerte in esibizione alla controparte per un loro immediato reperimento.