ANCORA SULLA PROVA DELL’ADDEBITO PER INFEDELTA’
11/02/2026Secondo l’attuale orientamento giurisprudenziale il coniuge c.d. “debole” che necessiti di un assegno alimentare (funzione assistenziale) provi di avere personalmente provveduto ad alimentare con il proprio lavoro professionale o casalingo il reddito/patrimonio dell’altro coniuge e/o della famiglia in guisa da dover essere compensata a posteriori (funzione compensativa) o dimostri che il proprio patrimonio o la propria posizione reddituale abbia risentito negativamente delle scelte condivise assunte durante la convivenza familiare e si rinvenga pertanto necessario perequare a posteriori le condizioni fra marito e moglie (funzione perequativa), il Tribunale può statuire a favore del richiedente e a carico dell’altro coniuge un assegno divorzile.
L’incombenza di dimostrare gli elementi che conducono al riconoscimento di siffatto assegno, cioè l’onere della prova della sussistenza in concreto degli elementi sopra elencati, è in capo al coniuge istante.
Sono valorizzabili in tal senso le rinunce professionali fatte dal coniuge richiedente con il consenso dell’altro (Cass. Civ. ordinanza n. 18506/2024 del 8-7-2024) ove è ribadita l’importanza del lavoro domestico e di cura, sebbene non retribuito, quale contributo economico indiretto di grande rilievo.
In tal caso occorrerà dimostrare il nesso causale tra la rinuncia professionale e le specifiche esigenze familiari; la condivisione implicita od esplicita fra i coniugi della scelta di rinunciare ad obiettivi professionali effettuata da uno di loro nel rispetto del principio di solidarietà familiare (art. 156 c.c.); l’incremento patrimoniale familiare o del patrimonio dell’altro coniuge determinato dalla rinuncia.
Ma tale possibilità di dimostrazione di avere i requisiti per percepire tale assegno può essere data anche allorquando il coniuge debole si ritrovi con le proprie risorse economico-patrimoniali depauperate e intenda ottenerne un riequilibrio postumo attraverso l’erogazione mensile suddetta.
Anche in questo caso avrà l’onere di provare il nesso causale tra tale depauperamento e quindi l’attuale condizione di dovere beneficiare di un contributo assistenziale, quindi il proprio attuale squilibrio sia riconducibile al matrimonio e alle scelte di vita e/o rinunce professionali all’epoca condivise con il coniuge.
In difetto della prova di tale nesso causale (v. da ultimo la pronuncia della Corte di Cass. Civ. n. 1999 del 29 gennaio 2026) l’assegno non spetta e – soprattutto – le somme frattanto indebitamente percepite a tale titolo devono essere restituite secondo le regole della “condictio indebiti” ossia le norme che disciplinano l’indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).
Nella suddetta pronuncia n. 1999/2026 difettava da parte della moglie non tanto la prova dell’attuale squilibrio, quanto piuttosto la prova concreta di da dove tale squilibrio fosse derivato: le rinunce professionali fatte a vantaggio del nucleo familiare (asserito passaggio ad un’occupazione a tempo parziale), l’impatto effettivo di ciò sulle sostanze economiche e il come tale presunto sacrificio professionale si fosse riverberato positivamente sul patrimonio dell’altro coniuge.
Infine sul punto del diritto del marito al rimborso dell’assegno versato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la Corte Suprema specifica che ne è dovuto la totale restituzione dato il difetto originario dei presupposti per l’erogazione dell’assegno divorzile, mentre nel caso detti presupposti fossero stati accertati come originariamente esistenti e poi venuti meno nelle more l’importo sarebbe irripetibile.

